Viene istituita, a partire dal 1° gennaio, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, la quale ricomprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e rappresenta una grande opportunità per l’attrazione di investimenti, stranieri e italiani.
La nuova zona ZES Unica ha riformato le disposizioni per la copertura del credito d’imposta per investimenti attuati in tutto il Mezzogiorno. In particolare:
- è stato incrementato per il 2024 il tetto di spesa autorizzato per il credito pari a 1.800 milioni di euro;
- sono state rinnovate le modalità di accesso al beneficio, unitamente ai criteri e alle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli.
Sempre dal 1° gennaio prevista l’istituzione di un Portale web della ZES Unica in doppia lingua (italiano ed inglese) al fine di fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES Unica e garantire l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D. ZES.
Per Zona Economica Speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.
ZES UNICA: CREDITO D’IMPOSTA
All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che s’insedieranno, con acquisto di beni strumentali e/o opere murarie facenti parte di un progetto d’investimento iniziale, potranno beneficiare anche di un contributo, sotto forma di credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.
INVESTIMENTI FINANZIABILI
Nel dettaglio, per le imprese che acquistano nuovi macchinari, impianti ed attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nonché all’acquisto di terreni ed all’acquisizione, alla realizzazione, ovvero all’ampliamento d’immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 15 novembre, è prevista la concessione del credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito. Il valore dei terreni e degli immobili non potrà superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le quali effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti siano concessi nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali ed ittico.
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
Per le grandi imprese sono previsti i seguenti massimali:
- 15% per le aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
- 30% per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
- 40% per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.
Tali massimali sono incrementati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che, tale cumulo, non porti al superamento dell’intensità o dell’importo d’aiuto più elevati, consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo; in caso contrario è prevista la revoca dei benefici.
Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.