Prevista dal Decreto PNRR 2 (art. 37), in termini di vantaggi fiscali, l’estensione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (Zes) anche all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti, oltre ad essere destinate nuove risorse per lo sviluppo industriale ed una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle ZES. La nuova norma ha inoltre annunciato l’emanazione di un apposito D.P.C.M. per disciplinare le procedure di istituzione delle ZES e le loro modalità di funzionamento e organizzazione; nonché una linea specifica di contratti di sviluppo per le attività insediate nelle ZES.
- CREDITO D’IMPOSTA ZES
Il Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 123 e successive modificazioni, nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) cioè delle aree geografiche ben definite all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative per gli investimenti e lo sviluppo.
L’articolo 5 del Decreto Mezzogiorno assegna alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, un credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone del Sud Italia:
- Abruzzo
- Calabria
- Campania
- Ionica interregionale (Puglia-Basilicata)
- Adriatica interregionale (Puglia-Molise)
- Sicilia Orientale
- Sicilia Occidentale
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti.
Con il dispositivo del PNRR 2 viene pertanto ampliato il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, agli investimenti aventi ad oggetto gli “immobili”, includendo anche l’acquisto di “terreni” e precisando che negli investimenti aventi ad oggetto “immobili” sono ricompresi l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti eseguiti anche non cumulativamente.
In particolare giova ricordare che il decreto legge 77 del 2021 aveva modificato la disciplina relativa a tale bonus con la previsione di:
- un innalzamento da 50 milioni a 100 milioni di euro del limite massimo, per ciascun progetto di investimento, a cui commisurare il credito d’imposta previsto
- un’estensione di tale credito all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
La Legge di bilancio 2020 aveva inoltre previsto la proroga del credito d’imposta al 31 dicembre 2022.
Tutto ciò a patto che le imprese beneficiarie dell’agevolazione mantengano le loro attività nell’area della ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto del beneficio, pena la revoca e la restituzione del credito di imposta di cui hanno usufruito. Tale beneficio non può essere richiesto da imprese che siano in stato di liquidazione o di scioglimento o sottoposte a procedura concorsuale. Per il resto la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quella prevista per gli investimenti nel Mezzogiorno.
- COME BENEFICIARE DEL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NELLE ZES
Per usufruire dei crediti d’imposta per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno e nelle ZES bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione, attraverso il modello CIM17, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile.
La versione aggiornata del modello di comunicazione che include le ultime modifiche normative attraverso un nuovo riquadro nel quadro B per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, potrà essere utilizzata dal 7 giugno.
Orbene, fino al 6 giugno 2022, per beneficiare dei crediti d’imposta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021 nel Mezzogiorno e nelle (ZES), nonché per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020 nei comuni del sisma del Centro-Italia, deve essere utilizzato il modello CIM17 precedente.
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