Ricorsi improcedibili. Si è espresso così il Tar Basilicata a seguito di due ricorsi presentati dai consiglieri di minoranza di Vietri di Potenza, Carmine Grande, Giovanni D’Andraia e Donato Picciuolo, contro il Comune e relativi all’approvazione del bilancio comunale nel 2018 e rendiconto di gestione nel 2019.
Per di più, il Tar ha condannato i tre consiglieri del gruppo di minoranza “Leali per Vietri” a pagare le spese di lite al Comune per un totale di 4mila euro.
I tre consiglieri sono stati difesi e rappresentati dall’avvocato Isabella Grande. Mentre, in entrambi i procedimenti, il Comune di Vietri di Potenza è stato difeso dall‘avvocato Giuseppe Bardi.
Nella prima occasione, nel 2018, un ricorso dei tre consiglieri contro il Comune di Vietri di Potenza, in persona del legale rappresentante e quindi del Sindaco Christian Giordano e di Carmela Manzella, Presidente del Consiglio comunale. Nel ricorso i consiglieri hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di undici documenti. Tra questi, in particolare, il verbale di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e degli allegati.
Il Comune si è costituito in giudizio. L’udienza si è tenuta il 23 giugno scorso. Nel ricorso i tre consiglieri hanno “lamentato la lesione del loro ‘ius ad officium’ e deducendo motivi specifici di diritto in punto di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere“. L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha tra l’altro eccepito in rito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nonché l’infondatezza nel merito.
Per il Tar, giudice estensore Benedetto Nappi, “il ricorso è improcedibile. Ne deriva che, in ragione del nesso di conseguenzialità tra gli atti, allorquando i vizi fatti valere avverso il bilancio di previsione non siano stati tempestivamente dedotti avverso i documenti di bilancio successivi ciò rileva sul piano del giudizio amministrativo, comportando una pronuncia in termini di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Né tantomeno può affermarsi che dalla sentenza di annullamento derivi l’effetto caducatorio dei successivi atti contabili, ostandovi esigenze di certezza, continuità e veridicità del bilancio, che informano anche la disciplina del trattamento processuale delle impugnative che coinvolgono tali atti dell’ordinamento contabile”.
Nel secondo ricorso presentato nel 2019, i tre consiglieri hanno chiesto l’annullamento della delibera di approvazione del rendiconto di gestione. Anche in questo caso hanno “lamentato in via derivata l’illegittimità per i medesimi vizi già dedotti nel ricorso precedente“. Anche in questo caso il Comune, costituitosi in giudizio, ha tra l’altro “eccepito in rito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, nonché l’infondatezza nel merito”. Per questo secondo ricorso, il Tar lo ha dichiarato improcedibile dal momento che anche facendo riferimento al precedente già rigettato “viene meno l’interesse ad agire, in quanto l’annullamento della delibera che ha approvato il rendiconto annuale non comporterebbe alcun beneficio per i ricorrenti medesimi, perché la lesione per gli stessi sarebbe reiterata dal bilancio di previsione non impugnato”.
In entrambi i procedimenti, il Tar ha condannato i consiglieri Grande, D’Andraia e Picciuolo, a pagare un totale di 4mila euro (2mila euro a procedimento) in favore del Comune, oltre accessori di legge, per le spese di lite. Il sindaco di Vietri, Giordano, ha definito “importanti la pronunce del Tar Basilicata dopo l’impugnazione da parte del gruppo di minoranza, del primo bilancio approvato dall’amministrazione comunale dopo pochi mesi dalle ultime elezioni amministrative“.