Nei giorni scorsi, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, i Finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito la misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, del divieto temporaneo dell’esercizio della professione per 12 mesi nei confronti di A.M., 50enne avvocato salernitano, per i reati di truffa, infedele patrocinio aggravato e falso materiale.
Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle della 1^ Compagnia, coordinate dal Comando Gruppo di Salerno, hanno permesso di accertare che il professionista, con una serie di artifizi e raggiri consistiti nel prospettare ad un assistito la conclusione positiva di un processo penale in cui risultava coinvolto, era riuscito a farsi consegnare 5.000 euro in contanti, somma da rimettere all’ignara persona offesa a titolo di risarcimento del danno per il ritiro della denuncia. L’avvocato, per rendere maggiormente credibile la truffa, aveva addirittura redatto un falso dispositivo di sentenza, con tanto di emblema della Repubblica Italiana ed intestazione del Tribunale di Salerno, con la quale un giudice monocratico dichiarava non doversi procedere nei confronti del patrocinato dal legale per intervenuta accettazione della querela. Grazie a questo falso documento era riuscito inoltre a farsi pagare anche una parcella di 1.200 euro per l’assistenza prestata.
Quando all’inizio dello scorso anno il suo cliente era stato condannato a tre mesi di reclusione, lo aveva convocato nel suo ufficio, giustificando l’accaduto con notazioni in diritto descritte dal Giudice per le Indagini Preliminari come “una vera e propria sceneggiata” scoraggiandolo dal contattare direttamente la querelante perché, a suo dire, tale comportamento, in quelle circostanze, avrebbe potuto qualificarsi come un’estorsione. Il cliente/imputato, tuttavia, nutrendo dubbi circa la condotta del proprio avvocato, aveva provveduto a registrare quella conversazione, che, consegnata agli inquirenti, ha dimostrato il comportamento truffaldino e disonesto del professionista, confermando le dichiarazioni del denunciante, le ricostruzioni testimoniali, l’assenza della remissione di querela a favore del denunciante, nonché la contraffazione e l’inesistenza, nel relativo fascicolo processuale, del dispositivo di sentenza esibito dal professionista.
– Chiara Di Miele –