Il credito d’imposta per le imprese che investono nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) rappresenta una significativa opportunità di agevolazione fiscale per stimolare lo sviluppo economico nelle aree ammissibili agli aiuti regionali. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 agosto, sottoscritto dal Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 settembre, stabilisce le modalità per accedere al beneficio fiscale che potrà essere utilizzato dalle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle aree designate.
L’agevolazione si applica agli acquisti di beni strumentali nuovi destinati alle ZLS, realizzati tra l’8 maggio e il 15 novembre 2024. In particolare, il credito d’imposta, introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 60/2024 (“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”), è rivolto sia alle imprese già esistenti che a quelle di nuova costituzione che si insediano nelle ZLS, situate in aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Per l’anno 2024 il limite di spesa è di 80 milioni di euro.
Le domande telematiche per accedere al credito potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale di spettanza. Le imprese beneficiarie devono mantenere la propria attività all’interno della ZLS per almeno 5 anni, altrimenti perderanno il diritto al beneficio.
Sono ammesse a beneficiare del contributo le imprese, di qualsiasi forma giuridica, che già operano o che intendono stabilirsi all’interno delle Zone Logistiche Semplificate. Tuttavia, sono esclusi i soggetti che operano nei seguenti settori: industria siderurgica, carbonifera, lignite e trasporti, ad eccezione del magazzinaggio, del supporto ai trasporti e delle infrastrutture collegate; produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, infrastrutture energetiche e banda larga; settori creditizio, finanziario e assicurativo. Non possono inoltre accedere al beneficio le imprese in liquidazione, in fase di scioglimento o in difficoltà.
L’accesso al credito d’imposta è subordinato alla realizzazione di un progetto di “investimento iniziale”, così come definito dall’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014, punti 49,50 e 51.
Punto 49 – L’investimento deve riguardare: a) la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione verso nuovi prodotti mai realizzati prima o un cambiamento significativo del processo produttivo di uno stabilimento esistente; b) l’acquisizione di attivi di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, purché l’investitore non abbia legami con il venditore. La semplice acquisizione di quote non rientra nella definizione di investimento agevolabile. Punto 50: “Attività uguali o simili” si riferisce a quelle che appartengono alla stessa classe della classificazione NACE Rev. 2 (codice numerico a quattro cifre), secondo il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Punto 51: “Investimento iniziale a favore di una nuova attività economica” riguarda la creazione di un nuovo stabilimento o la diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle precedenti.
La norma agevola l’acquisto di beni strumentali nuovi, inclusi macchinari, impianti e attrezzature, sia tramite acquisto diretto che leasing, destinati a strutture produttive già esistenti o in fase di impianto nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Sono inclusi tra gli investimenti agevolabili anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione o l’ampliamento di immobili strumentali, utilizzati per l’attività produttiva. Per quanto riguarda il momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, si applicano le disposizioni degli articoli 109 e 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Ad esempio, i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e alla stipula dell’atto per immobili e aziende. Il limite di spesa per ciascun progetto di investimento è fissato a 100 milioni di euro, con un tetto complessivo stabilito dal decreto. Gli investimenti sotto i 200.000 euro non sono ammessi al beneficio.
Per ottenere il credito d’imposta per gli investimenti effettuati tra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024 sarà necessario inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tra il 12 dicembre 2024 e il 30 gennaio 2025, specificando le spese sostenute. Durante questo periodo sarà possibile inviare nuove istanze che sostituiscono quelle precedenti o rinunciare al credito d’imposta. Il credito spettante sarà pari al credito richiesto moltiplicato per una percentuale che sarà fissata dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento, entro dieci giorni dalla chiusura dei termini per le comunicazioni. Se la somma dei crediti richiesti non supera il limite di spesa disponibile la percentuale sarà pari al 100%. Le modalità di trasmissione delle istanze e il modello da utilizzare saranno definiti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.