Il TAR di Salerno con una sentenza firmata dal Presidente Francesco Riccio ha respinto un ricorso proposto dall’Anas contro il Comune di Sanza per l’annullamento di un’ordinanza con cui era stato imposto alla società di provvedere alla rimozione di alcuni rifiuti abbandonati in prossimità del viadotto Acquevive sulla S.S. 517 “Bussentina” e alla bonifica dell’area.
L’ordinanza risale al 2 maggio scorso quando il sindaco Francesco De Mieri aveva ordinato all’Anas di rimuovere e smaltire un cumulo di rifiuti trovati lungo la Bussentina. L’Anas non ha accolto positivamente l’ordinanza del primo cittadino e ha quindi esperito ricorso al TAR chiedendone l’annullamento per una serie di motivi. Tra questi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 192, co. 3, D.Lgs. n. 152 del 2006 e della direttiva 2004/35 CEE con riferimento al principio “chi inquina paga”, presumendo che non è sufficiente la proprietà dell’area interessata dall’abbandono di rifiuti.
La sezione salernitana del Tribunale Amministrativo Regionale ha però respinto il ricorso della società che gestisce la Bussentina rifacendosi anche al Codice della Strada che dispone per gli enti proprietari e concessionari delle strade l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia e ad una sentenza del Consiglio di Stato secondo cui “è soltanto l’ente proprietario o gestore della strada che può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie“.
L’Anas, inoltre, è stata condannata dal TAR di Salerno al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Sanza per un totale di 1000 euro oltre alle spese accessorie.
– Chiara Di Miele –