Il periodo festivo contraddistinto da un periodo di riposo e ferie per la maggioranza dei commercianti è segnato da un nuovo adempimento richiesto dall’Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento numero 15943 del 18 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha previsto per ogni commerciante l’obbligo di comunicare la sospensione dell’attività commerciale qualora abbia una durata superiore ai 12 giorni.
I corrispettivi telematici sono registrati e inviati quotidianamente tramite RT, cioè tramite il registratore telematico, direttamente al Cassetto Fiscale ed all’Agenzia delle Entrate. In vista di ciò, nel caso di sospensione superiore a 12 giorni l’Agenzia ha comunicato che “nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il registratore telematico deve predisporre l’invio del codice 608 – fuori servizio- per comunicare detta inattività”.
La comunicazione di inattività può avvenire attraverso due modalità:
– attraverso il cassetto fiscale dell’impresa o anche a mezzo di un intermediario abilitato;
– direttamente da RT ponendo l’invio di un evento di tipo “fuori servizio- codice 608”.
L’adempimento ha natura formale, non compromettendo nessuna trasmissione telematica dei dati. Tuttavia, potrebbe essere irrogata la sanzione “fissa” di 50 euro.
Lo stesso iter può essere usato anche nelle ipotesi di mancata comunicazione dei corrispettivi telematici per anomalie o mal funzionamento dell’apparecchio sempre per un periodo superiore ai 12 giorni.