La Legge di Bilancio 2023 ha previsto rilevanti novità in materia di riscossione, in particolare stabilendo una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Il contribuente potrà estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi, sanzioni, nonché il cosiddetto aggio. Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per le sanzioni amministrative la rottamazione si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio. La disposizione normativa ha previsto inoltre lo “stralcio” dei carichi fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
- Quando andrà in vigore e come funzionerà la definizione agevolata 2023?
Il debitore fiscale potrà aderire alla definizione agevolata presentando, entro il 30 aprile 2023, una dichiarazione esclusivamente in via telematica. Il pagamento delle somme potrà essere effettuato: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; in un numero massimo di 18 rate (5 anni), la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti rate di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Va inoltre specificato che il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. Inoltre, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. A seguito della presentazione della dichiarazione di rottamazione saranno sospesi i termini di prescrizione e di decadenza.
- Come funzionerà invece lo “stralcio”?
Per quanto concerne le mini-cartelle, la disposizione normativa ha previsto lo “stralcio”: specificatamente l’art. 1, commi 222 – 230, della L. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La norma stabilisce altresì che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali: lo “stralcio” riguarderà esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Saranno interamente dovuti il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle; per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali) lo “stralcio” si applicherà limitatamente agli interessi e non annullerà le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. La legge ha previsto, inoltre, la possibilità per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare lo “stralcio” (annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, attraverso l’adozione di uno specifico provvedimento comunicato all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
- Quali carichi non rientrano nelle definizione agevolata e nello stralcio?
Le tipologie di carichi che sono esclusi in ragione della loro natura dalla rottamazione e dallo “stralcio” sono quelli riferiti a: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. I carichi degli enti di previdenza privati rientreranno nella definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata entro il 31 gennaio 2023 e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante PEC.
- Quale ritiene sarà l’impatto di tali misure per i contribuenti e per il Fisco?
Le misure analizzate avranno senz’altro un impatto positivo tanto per i contribuenti quanto per le casse dello Stato in quanto, soprattutto la misura della rottamazione permetterà ai debitori fiscali di rimettersi a posto con il Fisco e l’Agenzia delle Entrate, dando loro una possibilità più agevole di pagare e di saldare i propri debiti. Inoltre anche l’erario rientrerà in possesso di parte dei suoi crediti fiscali.
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