La pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022 innovando l’applicazione delle norme sull’agevolazione prima casa con riguardo all’IMU dei coniugi residenti in immobili diversi a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di quanto stabilito dalla normativa primaria ha dato il via alla richiesta di rimborso sia per i coniugi residenti in due abitazioni differenti in comuni diversi che nello stesso comune.
Tutti coloro che si sono trovati ad adempiere ai tributi locali e che, eventualmente, hanno instaurato i contenziosi fiscali avverso gli atti impositivi ricevuti, possono richiedere il rimborso di quanto versato.
La pronuncia della Consulta in particolare riguarda l’illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte delle norme agevolative per l’IMU della prima casa, con il risultato che, ai fini dell’esenzione in esame, andrà considerato l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Pertanto, sia i coniugi stabiliti in differenti ambiti territoriali che quelli residenti in diversi immobili nello stesso comune potranno di fatto godere della doppia agevolazione IMU.
Tale doppia esenzione non potrà invocarsi per le cosiddette “seconde case” (ad esempio presso le località turistiche e di villeggiatura), dal momento che per godere del beneficio fiscale è necessaria l’effettiva e stabile residenza dei coniugi in comuni diversi. In particolare i coniugi che, per svariate ragioni, sono stabiliti presso immobili diversi, potranno usufruire entrambi dell’esenzione per l’IMU della prima casa. Spetterà al Comune effettuare gli accertamenti per l’individuazione di eventuali residenze fittizie.
I soggetti passivi che hanno versato l’IMU in acconto per il 2022 su (almeno) un immobile di residenza dei coniugi potranno:
- scomputare quanto versato nel mese di giugno 2022 con i successivi versamenti dovuti a saldo, oppure
- procedere con l’istanza di rimborso, al pari di coloro che hanno versato l’IMU per i precedenti periodi d’imposta.
ISTANZE DI RIMBORSO IMU CONIUGI 2022
Tutti coloro che hanno adempiuto al versamento dell’IMU sull’abitazione principale in presenza di un coniuge residente in un diverso immobile potranno presentare con l’istanza di rimborso di quanto è stato versato.
I contribuenti che, in linea con la precedente previsione del D.L. 201/2011, hanno considerato agevolabile per il passato un solo immobile nel comune di riferimento dei due coniugi dimoranti separatamente potranno richiedere il rimborso dei versamenti effettuati fino a 5 anni precedenti. Per quanto concerne il rispetto del termine quinquennale, secondo l’orientamento maggioritario occorre fare riferimento alla data in cui ha avuto luogo il versamento, senza che vi sia invece alcuna rilevanza del momento in cui è stata emessa la sentenza di illegittimità costituzionale che ha supportato la richiesta di rimborso.
Ad oggi risulta possibile richiedere il rimborso dei versamenti effettuati a partire dal mese di dicembre 2017 (per il saldo dovuto per lo stesso anno).
Ai fini della sua validità, l’istanza di rimborso potrà essere presentata a mano o notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso l’ufficio del Comune territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente che ha effettuato il versamento. In caso di delega è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.
L’istanza di rimborso redatta su carta semplice dovrà contenere:
- i dati anagrafici;
- le indicazioni in merito alla data e alla natura dei versamenti (saldo o acconti);
- l’anno d’imposta dei versamenti di cui si chiede il rimborso;
- la ragione della richiesta di rimborso, specificando il richiedente la propria qualifica come possessore (proprietario, usufruttuario, diritto d’abitazione) della quota dell’abitazione;
- la certificazione dei pagamenti effettuati.
L’Ente locale provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e la misura annua degli interessi sarà determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi saranno calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
CONTENZIOSI PENDENTI IMU 2022
Situazione diversa per i soggetti che sono stati raggiunti da atti impositivi. In tal caso, sempre in linea con l’efficacia retroattiva della pronuncia n. 209/2022 della Corte Costituzionale, sarà possibile ottenere la vittoria nei giudizi che sono stati incardinati nel corso del tempo. Si fa chiaramente riferimento ai soli contenziosi ancora pendenti, ossia quelli che non sono divenuti definitivi ad esito di sentenze non impugnate nei termini previsti dalla legge o, eventualmente anche in precedenza, qualora l’atto di accertamento non sia stato impugnato a suo tempo – senza quindi che il processo avesse luogo.