Vittoria del SI al Referendum costituzionale attraverso il quale, dunque, viene approvato il testo di legge costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” riguardante la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori elettivi da 315 a 200.
La percentuale che vede il SI vincente a livello nazionale è del 70% contro il 30% del NO.
Il provvedimento normativo in questione era stato approvato dalla Camera dei Deputati quasi all’unanimità, mentre dal Senato della Repubblica con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti. Come prescritto dall’articolo 138 della Costituzione, il provvedimento non era stato direttamente promulgato proprio per dare la possibilità di richiedere un referendum confermativo entro i successivi tre mesi.
Il disegno di legge costituzionale sottoposto ad approvazione si compone di quattro articoli:
– L’articolo 1 modifica l’articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati da 630 a 400. Il numero dei deputati eletti nella Circoscrizione estero passa da 12 a 8.
– L’articolo 2 modifica l’articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori da 315 a 200. Il numero dei senatori eletti nella Circoscrizione estero passa da 6 a 4. Il numero minimo di senatori assegnato ad ogni regione si abbassa da 7 a 3. Nel nuovo testo le due Province autonome di Trento e Bolzano vengono equiparate alle regioni, assicurandosi tre senatori a testa. Rimangono invece invariati i seggi assegnati al Molise e alla Valle d’Aosta.
– L’articolo 3 modifica l’articolo 59 della Costituzione stabilendo che il numero massimo di senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica non possa in alcun caso essere superiore a 5.
– L’articolo 4 disciplina l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge stabilendo che esse si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
– Chiara Di Miele –