Coloro che presentano domanda di Reddito di cittadinanza devono seguire una procedura ad hoc per ottenere e mantenere il contributo economico che lo Stato gli riconosce sulla base dei requisiti fissati dalla legge.
Per presentare la domanda di RdC, il cittadino in possesso dei requisiti Reddito di Cittadinanza 2019 deve compilare il modulo domanda INPS che a breve sarà approvato dall’INPS di concerto con il Ministero del Lavoro.
Per ottenere il contributo il cittadino deve procedere e presentare la domanda online, utilizzando uno dei seguenti canali:
- da solo accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) al sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it;
- recandosi presso l’ufficio postale;
- recandosi al Caf (Centro di assistenza fiscale).
E’ possibile presentare la domanda di reddito di cittadinanza a partire dal 6 marzo 2019.
L’INPS spiega che essendo il Reddito di cittadinanza una misura atta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro da parte del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare che sono in età da lavoro non rientranti tra i soggetti esclusi, dopo aver presentato domanda, si deve aspettare la comunicazione INPS. L’istituto, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, provvede ad inviare tramite e-mail o sms l’esito della richiesta.
In caso di accoglimento della domanda, il richiedente deve attendere un’altra comunicazione, questa volta però da parte di Poste Italiane, in cui viene fissato l’appuntamento per potersi recare all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta Reddito di Cittadinanza, intestata al solo richiedente, sarà solo una per tutta la famiglia.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione INPS di accoglimento della domanda, tutti i componenti del nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). Entro 30 giorni dal riconoscimento del RdC, il beneficiario è convocato presso il Centro per l’impiego al fine di sottoscrivere il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione.
La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro può essere resa presso i Centri per l’impiego o i patronati convenzionati con l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro). In seguito la DID potrà anche essere resa online sulla piattaforma digitale dell’ANPAL chiamata SIUPL.
Non hanno l’obbligo di rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro i minori, beneficiari del Rdc pensionati, beneficiari della pensione di cittadinanza, soggetti di oltre 65 anni di età, soggetti con disabilità (disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile), invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL (non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra) solo qualora non sia previsto il collocamento mirato, soggetti già occupati, soggetti che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
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