La Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali emergenziali per i datori di lavoro che sospendono o riducono le attività per eventi riconducibili all’epidemia da Covid-19. Innanzitutto è importante sottolineare che il periodo aggiuntivo di Cassa Integrazione potrà essere richiesto da tutti i datori di lavoro a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Nello specifico, infatti, con il messaggio del 29 gennaio 2021, nr. 406, l’INPS fornisce le prime informazioni sulle novità e le istruzioni per la presentazione delle domande rimandando ad una prossima circolare la disamina di tutti gli ulteriori dettagli in merito.
La nuova disciplina, per la prima volta, differenzia l’arco temporale nel quale poter usufruire degli ammortizzatori sociali. Nello specifico, la durata massima di Cassa Integrazione prevista è di 12 settimane e i periodi per i quali è possibile richiederla sono così collocati:
- tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per le aziende che utilizzeranno la Cassa Integrazione Ordinaria;
- tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per le aziende che utilizzeranno la Cassa Integrazione in Deroga e i trattamenti di Assegno ordinario.
Inoltre, la norma stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti, autorizzati e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, siano imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamento.
Per quanto riguarda invece i soggetti a cui si rivolgono tali tutele, i trattamenti di cassa integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021 trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021.
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Legge n. 178/2020 conferma la disciplina ordinaria secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario da parte delle aziende e quindi da parte dei loro Consulenti Del Lavoro è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Oltre a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, si starebbe lavorando al Decreto Ristori 5, il quale sembra prevedere un prolungamento della Cassa Integrazione con causale Covid-19 per i settori maggiormente colpiti – come il commercio, il turismo, la ristorazione ma anche il settore delle fiere e congressi – oltre alle 12 settimane già previste dalla legge di Bilancio e di cui abbiamo parlato poc’anzi. Ciò che risulta essere importante è che il nuovo Decreto Ristori 5 permetterebbe anche di risolvere parzialmente il problema del blocco dei licenziamenti attualmente fissato al 31 marzo 2021 in quanto si starebbe pensando ad un prolungamento delle stesse non generalizzato a tutti i settori ma solo a chi utilizza la cassa integrazione; in ogni caso si starebbe valutando l’ipotesi di porre un limite a tale blocco ormai in vigore da quasi un anno.
– Dott.ssa Silvia Russo –
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