Sono state pubblicate le motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso (rigettato lo scorso 30 settembre) proposto avverso la sentenza del 6 maggio 2019 con cui la Corte d’Assise di Appello di Salerno ha assolto il Maresciallo Giovanni Cunsolo, accusato della morte del giovane Massimo Casalnuovo avvenuta nei pressi di un posto di blocco a Buonabitacolo. I giudici di secondo grado, in quell’occasione, avevano confermato il primo grado di giudizio, “perché il fatto non sussiste” ma i familiari del giovane avevano proposto ricorso alla Suprema Corte. In quel frangente la richiesta della parte civile era stata la condanna per omicidio preterintenzionale, la Procura Generale, invece, aveva chiesto l’assoluzione.
Ricordiamo che nel 2013 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Sala Consilina aveva assolto il Maresciallo con formula d’insussistenza. Veniva contestato che, nel corso di un posto di controllo predisposto dai Carabinieri di Buonabitacolo per rilevare infrazioni al Codice della strada, allo scopo di fermare lo scooter cndotto da Casalnuovo, che non aveva osservato l’alt intimatogli, il militare dell’Arma ne avesse provocato la caduta e l’immediato decesso. In particolare, che avesse tentato di arrestare la marcia, correndo a braccia protese verso il corpo di Casalnuovo e avesse sferrato un calcio al lato sinistro posteriore del ciclomotore in corsa, causando la caduta del giovane sull’asfalto. Sull’appello del pm presso il Tribunale di Sala Consilina, del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Potenza e della parte civile, la Corte d’Assise di Appello di Potenza il 21 dicembre 2015 dichiarò il Maresciallo colpevole dei reati ascritti e lo condannò a 4 anni e 6 mesi. Il 4 dicembre 2017 la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Potenza con remissione degli atti presso la Corte d’Appello di Salerno per un processo bis che ha condotto alla sentenza assolutoria del maggio 2019.
I ricorrenti hanno sviluppato tre motivi di ricorso, lamentando anzitutto che mentre nel giudizio di merito di secondo grado era stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale, ciò non era accaduto nel giudizio di rinvio con cui era stata confermata la decisione di assoluzione del Giudice per l’udienza preliminare, un vizio di motivazione sulla ritenuta inattendibilità di un teste in merito al piede utilizzato dal militare per sferrare il calcio (inizialmente si era affermato essere il sinistro, poi il teste aveva fatto riferimento al destro) e un vizio di motivazione sulla prova scientifica (le tracce rinvenute sulle scarpe dell’imputato e sulla scocca del ciclomotore).
Nelle motivazioni si legge che “il giudizio di rinvio realizza una retrocessione processuale e si deve osservare che, all’esito della nuova valutazione, la decisione finale non ha confermato la decisione di condanna inizialmente assunta in appello, ma quella di assoluzione di primo grado, così ristabilendo una successione di doppia conformità tra le due assoluzioni e applicando il principio per cui, appunto, in casi di mancanza di certezza della colpevolezza la decisione che prevale è quella di assoluzione” e che “nella specie opera il principio per cui il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta. I suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione“.
Inoltre in merito alle tracce su scarpe e scocca la Cassazione sostiene che “la Corte territoriale ha spiegato che la prova scientifica, tuttavia, fondata sulla microtraccia di vernice blu, sotto la scarpa di Cunsolo non è risultata in alcun modo risolutiva. L’accertamento chimico sulla corrispondenza tra la particella e la vernice della scocca del motorino ha, invero, dato esito negativo. Il perito ha sancito l’impossibilità di concludere per una corrispondenza sia chimica che cromatica tra i due reperti” e infine che “non è risultato possibile ricostruire esattamente la dinamica del fatto e, soprattutto, la sua eziologia collegando la caduta e il decesso di Casalnuovo, con probabilità razionale pari alla certezza, al gesto contestato al militare. Si tratta di un gesto che una parte dell’istruttoria ha anche escluso, legando l’evento alla manovra di investimento del militare da parte del ragazzo e della perdita di controllo del ciclomotore, con conseguente caduta“.
– Chiara Di Miele –
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