Continua a far discutere a Polla il “caso So.ge.t.”, legato alle cartelle esattoriali fatte recapitare dall’omonima ditta che si occupa della riscossione di imposte comunali e sui cui importi sono state segnalate molteplici anomalie.
L’amministrazione pollese guidata dal sindaco Rocco Giuliano già nelle scorse settimane aveva contestato alla ditta il fatto che tali attività fossero state poste in essere senza il necessario raccordo con gli uffici comunali, chiedendone la temporanea sospensione e provvedendo, nel frattempo, a disporre la rottamazione delle cartelle così da far venir meno interessi e sanzioni.
Mentre i commercianti e gli artigiani pollesi hanno provveduto a costituirsi in associazione e l’amministrazione Comunale programma di rivedere i vari regolamenti in tema di tributi, un avvocato che cura uno tra i vari ricorsi in merito ha posto all’attenzione del Comune che un’omessa dichiarazione della So.ge.t. all’atto della partecipazione al bando di gara potrebbe risolvere il rapporto contrattuale tra la ditta e l’Amministrazione.
In particolare, il legale evidenzia che la So.ge.t. non possiederebbe quanto richiesto dall’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 in quanto da ottobre 2013, come acclarato da sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato, non avrebbe più i requisiti per svolgere attività di accertamento e riscossione dei tributi a seguito di gravi irregolarità commesse nello svolgimento di tale attività.
La Centrale di Committenza dei Comuni di Polla, Atena Lucana e Auletta ha evidenziato che al momento delle dovute verifiche la ditta risultava regolarmente iscritta all’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di Province e Comuni e che vi risulta ancora regolarmente iscritta.
La So.ge.t., dal canto suo, richiama una nota dell’ANAC in cui si dichiara che non sussisterebbe una causa oggettiva ed automatica di esclusione della ditta che abbia commesso un errore nell’esecuzione della propria attività professionale e che il requisito di cui all’art. 38 del richiamato decreto legislativo deve essere riscontrato da ciascuna stazione appaltante con motivata e discrezionale valutazione. Sono state richiamate, infine, delle sentenze che in casi simili hanno respinto l’ipotesi dello scioglimento contrattuale.
I discordanti orientamenti giurisprudenziali in materia lasciano tuttavia presagire come il “caso So.ge.t.” sembri destinato a far ancora parlare di sè.
– Mariarita Cupersito –
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