Non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste. E’ la sentenza del Gup del Tribunale di Lagonegro, il dottor Mariano Sorrentino, a carico di una 53enne di Auletta per cui la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare vincite di gioco per oltre 19mila euro.
La donna, assistita dall’avvocato Claudio Parisi, era accusata del reato di false dichiarazioni continuate, previsto dalla normativa in materia di reddito di cittadinanza.
Il Gup lo scorso anno ha disposto delle indagini integrative a cura della Tenenza della Guardia di Finanza di Sala Consilina a carico della donna. La difesa ha sostenuto che in concreto non vi fosse alcun incremento patrimoniale da parte dell’imputata e che le modeste e rare vincite non avrebbero inciso sul suo diritto ad ottenere il sostegno economico.
Al momento della presentazione, in due occasioni, della richiesta diretta ad ottenere il reddito di cittadinanza la 53enne non aveva dichiarato le vincite conseguite online nel 2017 e 2018 da lei stessa e dal marito, vincite che avrebbero determinato, secondo l’accusa, la mancanza del diritto ad ottenere il beneficio. Più precisamente, sulla base degli accertamenti è emerso che la donna nel marzo del 2019 e nell’ottobre del 2020 aveva presentato la domanda di reddito di cittadinanza, sulla scorta delle D.S.U. inoltrate all’Inps nel gennaio 2019 e nel gennaio 2020, ottenendo il beneficio dall’aprile 2019 all’aprile 2021, per un totale di 19.081,16 euro.
Negli anni dal 2017 al 2021 i coniugi avevano entrambi conseguito una serie di vincite, sia prima che durante la percezione del reddito di cittadinanza, ma non avevano fatto menzione delle stesse nelle richieste all’interno del quadro dedicato ai redditi diversi. Le vincite conseguite nel 2017 ammontavano a 20.709,64 euro e i redditi percepiti nello stesso anno a 5.250 euro, per un totale di 25.959,64 euro, che così facevano superare il limite di reddito di 10.600 euro per avere il sostegno.
In sede di indagini integrative la Finanza ha specificato che le somme vinte erano al lordo delle giocate e non al netto, ossia senza considerare gli importi che la donna rigiocava sistematicamente, salve piccole ricariche e tre prelievi di modesta entità. Le schede delle giocate versate agli atti permettono di rilevare che gli importi giocati erano quasi sempre superiori alle vincite e che l’imputata, salvi rari e modesti casi, giocava in perdita.
Anche se la normativa fiscale prevede che l’intero importo vinto vada dichiarato come reddito, senza deduzioni, in sede di domanda di reddito di cittadinanza, il Gup ha rilevato che nel caso di specie non venivano realizzate vincite reali e non si verificava un reale incremento reddituale, perché le perdite erano maggiori, salvi rari casi in cui le vincite superavano per modesti importi le somme giocate per conseguirle. Una considerazione che incide, secondo il Giudice, sulla configurazione del dolo specifico che deve necessariamente sorreggere l’omessa comunicazione.
Soddisfazione in seguito alla sentenza del Gup Sorrentino è stata espressa dall’avvocato Parisi. “La normativa risale agli anni ’60/’80 ed effettivamente prevede che vadano considerate le vincite al lordo – spiega il legale ad Ondanews – tuttavia la più recente giurisprudenza, cui il Gup di Lagonegro ha inteso dare seguito, ritiene che quella normativa debba essere contestualizzata con gli attuali sistemi di gioco (tipo il poker on line) in cui in pochi minuti si vince tanto ma si perde tanto, con la conseguenza che il dato da tenere presente sono le vincite reali e non virtuali. Ora spero che l’Inps restituisca a queste persone quanto tolto in maniera errata“.