È stata respinta dai magistrati dalla Prima Sezione distaccata di Salerno del TAR della Campania, che si è riunita in Camera di consiglio, la richiesta impugnata dalla Cooperativa sociale “Futura”, difesa dall’avvocato Giacomo Callista contro il Comune di Palomonte, Capofila del Piano di Zona, e il Piano di Zona S3 ex S10, difesi dall’avvocato Marcello Fortunato, di annullamento del provvedimento di divieto alla cooperativa adottato dal Piano di Zona ad accogliere minori stranieri non accompagnati presso una struttura alloggio presente a Palomonte.
La vicenda ha avuto inizio qualche anno fa, quando il coordinatore del Piano di Zona S3 ex S10, Armando Giglio, ha autorizzato la cooperativa Futura ad ospitare 8 minori presso una struttura residenziale con sede in località Bivio di Palomonte, escludendo la possibilità di ospitare minori stranieri non accompagnati, poiché per l’accoglienza di tali minori, lo stesso Piano di Zona S3 insieme ai Comuni aderenti all’ambito sociale hanno aderito al sistema SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, invocando l’applicazione della clausola di salvaguardia che prevede per il triennio 2017-2019 uno specifico programma di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e migranti, nel rapporto di 3 migranti ogni 1.000 abitanti per comune, rendendo esente l’attivazione di ulteriori forme di accoglienza nei comuni aderenti allo Sprar.
Un provvedimento, quello del Piano di Zona, che la cooperativa ha impugnato davanti al Tar, chiedendone l’annullamento ma che i giudici hanno respinto poiché “non sussistenti i presupposti per la sospensione“.
“Siamo soddisfatti di questo esito – spiega Armando Giglio – L’ordinanza del Tar ha confermato la legittimità del nostro provvedimento”.
– Mariateresa Conte –