Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Decreto sulla “pace fiscale”) ROTTAMAZIONE TER
I debiti per i quali si può chiedere la definizione agevolata sono quelli contenuti in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con l’esclusione di sanzione e interessi di mora.
Due le modalità di pagamento: unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in massimo 10 rate di pari importo in 5 anni (scadenze 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2019). Se si sceglie la rateazione a decorrere dal 1° agosto 2019 sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.
La domanda si presenta entro il 30 aprile 2019. Le rateizzazioni in corso alla data della domanda di adesione vengono sospese fino alla scadenza della prima rata o dell’unica rata della definizione agevolata.
Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.