La Legge di bilancio 2024 ha previsto un nuovo obbligo assicurativo in capo alle imprese tenute all’iscrizione nell’apposito registro ex art. 2188 c.c. ed aventi sede legale in Italia o sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia. Si tratta dell’obbligo di stipula, entro il 31 dicembre 2024, di apposita polizza assicurativa a copertura dei danni cagionati alle immobilizzazioni materiali, quali terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio italiano. In tali categorie di eventi calamitosi rientrano i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La mancata stipula di idonee coperture assicurative entro la data del 31 dicembre 2024 potrà costituire, per le imprese inadempienti, causa di esclusione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Dall’obbligo di sottoscrizione delle polizze assicurative richiamate restano escluse le imprese agricole, operando per queste ultime il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.
Per ovvie ragioni l’obbligo non si estende inoltre alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
I contratti assicurativi dovranno prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 % del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio, mentre le ulteriori modalità attuative e operative relative alle polizze saranno nel dettaglio stabilite a mezzo di apposita decretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.