L’Agenzia delle Entrate- Riscossione per semplificare e facilitare gli adempimenti dei contribuenti ha potenziato e semplificato le modalità di fruizione dei propri servizi in particolar modo incidendo sulle modalità di pagamento dei debiti dei contribuenti.
I contribuenti che vogliono sanare la propria posizione debitoria con il Fisco possono chiedere e ottenere la rateizzazione delle cartelle di pagamento o la proroga di una dilazione in corso.
I contribuenti che dichiarino, in sede di domanda, di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica possono chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la dilazione dei pagamenti delle cartelle esattoriali attraverso l’accesso ad una rateizzazione in 6 anni per un massimo di 72 rate o nel caso di difficoltà legate ad una congiuntura economica, in 10 anni per un massimo di 120 rate. Inoltre, comprovando il peggioramento della situazione di difficoltà economica, il contribuente potrà chiedere la rimodulazione della rateizzazione concessa, compatibilmente con il limite massimo di 50 euro a rata.
Rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da:
- Amministrazioni statali, agenzie istituite dallo Stato, autorità amministrative indipendenti e altri enti pubblici previdenziali;
- Enti creditori (Comuni, Regioni).
Due le tipologie concedibili: ordinaria e straordinaria. Le procedure si differenziano in base all’importo in particolare nel caso di rateizzazione ordinaria:
- Per le cartelle esattoriali di valore fino a 120.000 euro, la rateizzazione permette al contribuente di dilazionare il debito, di qualunque importo, fino a un massimo di 6 anni per un totale massimo di rate pari a 72 senza dover presentare alcuna documentazione, essendo sufficiente la sola dichiarazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica nella domanda di rateizzazione;
- Per le cartelle esattoriali di importo superiore a 120.000 euro la rateizzazione, fino a 72 rate, è ammessa previa presentazione di documentazione comprovante la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica”.
Nel caso di rateizzazione straordinaria il contribuente comprovando una “grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente alla propria responsabilità”, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’Economia, può chiedere una dilazione del debito, di qualunque importo, fino ad un massimo di 10 anni per un totale massimo di rate pari a 120.
Inoltre, qualora il contribuente dia prova di aver subito un peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica dopo la concessione della prima rateizzazione può richiederne, per una sola volta, la proroga con la precisazione che quest’ultima può essere ordinaria, fino a un massimo di 72 rate, o straordinaria, fino a un massimo di 120.
La presentazione della domanda di rateizzazione e, in particolare, il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito oggetto di rateizzazione e sulle procedure collegate, in particolare:
- L’Agenzia delle Entrate- Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive nei confronti del contribuente;
- Sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l’automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato ma non può rottamarlo né venderlo, operazioni che può effettuare solo al termine del pagamento delle rate. Altro esempio riguarda la possibilità di ottenere il Durc regolare in assenza di altri debiti di natura previdenziale non rateizzati e scaduti.
Il pagamento della prima rata non incide sulle procedure già avviate di tipo conservativo (esempio, le azioni revocatorie) o sugli interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi; fermo restando la possibilità per l’AdeR, anche dopo il pagamento della prima rata, di avviare nuove azioni revocatorie o nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi di effettuare nuovi interventi.
Quando il contribuente presenta la domanda di rateizzazione l’Agenzia avvia un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento che potrà essere di accoglimento totale, accoglimento parziale o di diniego.