Con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto l’aula del Senato ha approvato senza ulteriori modifiche, e quindi definitivamente, il disegno di legge “sicurezza stradale” già approvato dalla Camera il 27 marzo scorso.
E’ quindi legge la riforma del Codice della Strada le cui norme entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che quasi certamente avverrà la prossima settimana. Molte delle norme previste, però, potranno essere applicate solo quando ci saranno specifici provvedimenti attuativi.
Le principali novità riguardano l’uso del cellulare alla guida, la regolamentazione dei monopattini elettrici, le norme per i neopatentati e l’uso del foglio rosa, la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti e la sospensione della patente. E ancora, la velocità nei centri abitati, l’accertamento di più violazioni contemporaneamente, la circolazione senza polizza assicurativa, le soste, corsi di sicurezza stradale, la regolamentazione delle moto in autostrada e l’abbandono degli animali domestici.
Nessuno sconto a chi viene trovato al volante con uno tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, che comporta una multa compresa tra 573 e 2.170 euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Più grave il riscontro di un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, che si configura come reato ed è punito con una sanzione pecuniaria compresa tra 800 e 3.200 euro, ma anche con la detenzione fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Nel caso di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, alla pena detentiva di 6 mesi si aggiunge la sanzione tra 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni. A chiunque venga accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 per litro verrà imposto l’obbligo di guidare esclusivamente veicoli con accensione collegata al sistema alcolock. Le modalità di installazione da parte delle officine autorizzate saranno stabilite con decreto del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ma il termine non è perentorio).
Stretta sulle sanzioni a chi viene sorpreso ad utilizzare il telefono alla guida, senza opportuni dispositivi vivavoce, con una multa che va da 250 euro ad un massimo di 1.000 euro. Per i recidivi la multa può essere compresa tra 350 e 1.400 euro. Prevista anche una formula di sospensione breve della patente, per una settimana se si dispone di almeno 10 punti, di 15 giorni nel caso i punti siano meno di 10. I tempi si raddoppiano se l’uso del telefonino alla guida è dimostrata come causa di un incidente che coinvolga un altro veicolo.
Novità importante riguarda la nuova procedura di riconoscimento delle condizioni di guida in stato di alterazione. Attualmente, quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando gli accertamenti preliminari hanno fornito esito positivo, ovvero in caso di incidente stradale, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie per effettuare esami di riscontro. Con il nuovo Codice della strada questo secondo passaggio viene abolito, e dunque basterà la positività al primo test per far scattare in automatico, di fatto, la sospensione della patente e la successiva revoca, con divieto di conseguirla per tre anni.
Per i neopatentati dovranno passare non più uno ma tre anni dal conseguimento della patente prima di mettersi alla guida di un veicolo con potenza superiore a 75 kW per tonnellata, ovvero mezzi di categoria M1 e dunque auto con potenza massima pari a 105 kW (142 Cv). Dunque con un limite più permissivo rispetto all’attuale, che prevede 55 kW per tonnellata per gli autoveicoli in generale e 70kW (95 Cv) per le autovetture.
In merito alle guide con il foglio rosa la nuova legge prevede che dopo il superamento dell’esame di teoria, i candidati al conseguimento della patente di categoria B dovranno effettuare in un’autoscuola delle esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni notturne. Il numero minimo delle ore di esercitazione e le modalità di svolgimento delle esercitazioni saranno stabiliti con uno o più decreti del ministro delle Infrastrutture.
Prevista nelle scuole l’educazione stradale attraverso corsi extracurricolari organizzati dalle scuole superiori che permetteranno di ottenere, al momento del rilascio della patente, due punti sulle patenti AM, A1, A2, B1, B, BE, C1, C1E. Chi potrà tenere questi corsi sarà individuato con decreto del ministro dell’Istruzione, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e con il ministro dell’Interno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (termine non perentorio).
Necessario d’ora in poi il contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile che dovrà essere applicato ai monopattini elettrici, che sarà stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità che saranno contenute in un decreto del ministro delle Infrastrutture, sentito il ministro dell’Economia, che stabilirà il prezzo di vendita dei contrassegni. Criteri e modalità per la stampa e vendita dei contrassegni sono stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero dell’Interno. Il conducente sarà tenuto ad utilizzare il casco e munirsi di assicurazione. È imposto l’obbligo di circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, dunque non su piste ciclabili o all’interno di aree pedonali. È anche vietato circolare contromano. Le aziende di micromobilità che forniscono servizi di sharing utilizzando i monopattini elettrici avranno l’obbligo di installare dei sistemi automatici per impedire il funzionamento dei loro mezzi al di fuori delle aree della città dove è consentita la circolazione. Per tutti i conducenti di veicoli a motore entra poi in vigore un obbligo a tutela dei ciclisti, ovvero il mantenimento di una distanza di sicurezza laterale non inferiore a 1,5 metri in caso di sorpasso.
Prevista la revoca o sospensione della patente da sei mesi ad un anno per chi abbandona gli animali in strada. Inoltre si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.
Con la riforma moto e scooter 125 possono viaggiare su autostrade e strade extraurbane veloci a patto che siano condotti da maggiorenni. La norma dice che i mezzi devono avere cilindrata non inferiore ai 120 cc e potenza non inferiore ai 6 kW, ovvero 8,16 Cv. Fin qui in autostrada potevano entrare mezzi con cilindrata non inferiore ai 150 cc. Inoltre i conducenti di ciclomotori e motocicli vengono considerati come utenti vulnerabili della strada.
Il nuovo Codice della Strada prevede una sanzione tra 173 a 694 euro se il superamento del limite di velocità è compreso tra i 10 km/h e i 40 km/h, ma se la violazione avviene all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la multa oscilla tra 220 e 880 euro, con sospensione della patente da quindici a trenta giorni. Le nuove regole relative agli autovelox sono invece già contenute in un decreto del 28 maggio 2024. A tutela dell’automobilista sulle strade extraurbane si può utilizzare l’autovelox solo se il massimo della velocità imposta su quel tratto è inferiore di non oltre 20 km/h rispetto a quanto previsto dal Codice per quel tipo di strada. Esiste poi una previsione che impone la riconoscibilità dell’autovelox, che dovrà essere preceduto dal segnale che impone il limite a non meno di 1 km, mentre tra due dispositivi diversi deve mantenersi una distanza di almeno 3 km sulle strade extraurbane principali, 1 km su quelle secondarie. In città il limite minimo applicabile è di 50 km/h attraverso ogni forma di autovelox, tanto sulle strade ad alto scorrimento che su quelle interne. La distanza minima tra il segnale che ribadisce il limite e il dispositivo non può scendere sotto i 200 metri sulle strade ad alto scorrimento, a 75 metri su tutte le altre, mentre tra due autovelox non possono intercorrere meno di 500 metri. Nel caso si incorra nella stessa violazione nello stesso tratto stradale, ossia gestito dallo stesso ente, in un periodo di tempo circoscritto ad un’ora, le sanzioni non si cumulano, ma sarà applicata solo quella più grave aumentata di un terzo.