Nello scorso mese di marzo il Consiglio della Regione Campania ha approvato il Collegato alla Legge di Stabilità contenente novità importanti tra cui il provvedimento “Misure in materia di tutela delle risorse idriche regionali” che vieta la prospezione, la ricerca, l’estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. Il maxiemendamento al Collegato 2017 proposto dal governatore Vincenzo De Luca recepisce al comma 30 quanto approvato dalla Commissione Ambiente impedendo qualsiasi forma di attività petrolifera che possa arrecare pregiudizio alle falde acquifere sia superficiali che sotterranee facenti parte del Distretto e, dopo la sua approvazione, lasciò tirare un sospiro di sollievo in tutti quei territori, compreso il Vallo di Diano, interessati da istanze di ricerche petrolifere come quella denominata “Monte Cavallo” presentata da Shell.
E’ del 24 maggio, però, una delibera del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie che, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, impugna dinanzi alla Corte Costituzionale il Collegato alla stabilità regionale della Campania per il 2017 perchè, secondo quanto sostenuto dal Consiglio dei Ministri, “la legge in esame presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento a varie disposizioni“. Con particolare riguardo all’articolo 1 comma 30 della Legge Regionale, il Consiglio dei Ministri sostiene che quest’ultima introduce “un divieto di natura pregiudiziale che si pone in contrasto con l’art. 117, comma 3 della Costituzione che stabilisce per tali materie la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni“.
“Nell’ambito di tali aree di competenza legislativa concorrente – si legge nella delibera – l’Amministrazione statale e quella regionale esercitano le proprie funzioni attraverso lo strumento dell’intesa in senso forte, in conformità al principio di leale collaborazione. Il divieto unilaterale imposto dal legislatore regionale contrasta con il suddetto principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative. La proibizione assoluta recata dalla disposizione in esame equivale ad una preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa, perciò vanifica la bilateralità della relativa procedura“.
La norma è impugnata, inoltre, perchè sul piano logico è ritenuta “irrazionale poiché pone sullo stesso piano attività e interventi oggettivamente e tecnicamente diversi” dato che “a differenza delle attività di estrazione e stoccaggio, le attività di prospezione e ricerca non comportano alterazioni dell’ambiente e di conseguenza non interferirebbero in alcun modo con la finalità dichiarata di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche“.
Secondo quanto affermato dal Dipartimento per gli Affari Regionali la Corte Costituzionale si è già pronunciata su questioni simili, dichiarando l’incostituzionalità di alcune norme regionali che disponevano l’incompatibilità o l’inidoneità di determinati impianti e infrastrutture in specifiche aree del territorio regionale. Pronuncia che, riguardo al rapporto fra legislazione dello Stato e legislazione della Regione, sancisce che in nessun caso quest’ultima può utilizzare “la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna“.
Bisognerà ora attendere la pronuncia della Corte Costituzionale riguardo a questa impugnazione che, dopo l’iniziale soddisfazione dello scorso marzo, fa riaffiorare anche nel Vallo di Diano tanta preoccupazione.
– Chiara Di Miele –
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