Con un emendamento al decreto Milleproroghe, approvata la modifica retroattiva del tetto massimo per i pagamenti con denaro contante, la soglia scesa a 1000 euro dal 1° gennaio, torna a 2000 euro. La riduzione del limite a 1000 euro slitta al 1° gennaio 2023.
La novità si applica anche ai trasferimenti di denaro, oltre la soglia modificata, già effettuati dall’inizio dell’anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1000 euro; in particolare, per il principio del favor rei, questi trasferimenti è come se non fossero mai stati effettuati a condizione, però, di non aver superato la soglia di 1.999,99 euro.
Il limite al trasferimento del denaro contante deve essere osservato a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati, pertanto sarà valido non solo per l’acquisto di beni e servizi ma, ad esempio, anche per le donazioni; in tal caso se l’importo dovesse essere superiore a 1.999,99 euro dovrà essere effettuato attraverso un mezzo in grado di assicurarne la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare.
Opera il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo: il divieto non può essere superato anche se il trasferimento viene effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Sotto il profilo economico per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.
In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria verificherà di volta in volta se sussistano elementi tali da far ritenere che il frazionamento dei pagamenti sia effettuato con il chiaro intento di “aggirare” il limite al trasferimento del denaro contante, con lo specifico scopo di sottrarsi al divieto legislativo.
Il pagamento in due o più rate di una fattura, di un importo complessivamente corrisposto superiore al limite massimo, non presenta violazione della disposizione, purché i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di 2000 euro.
Effettivamente, rientra nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura, in tal caso il pagamento in più rate della somma dovuta non è eseguito con lo specifico intento di eludere la soglia.
Per le operazioni di versamento o prelevamento bancario, il soggetto non deve osservare alcun limite, in quanto non sta effettuando alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi. Infatti, il denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo.
Ciononostante, pur non configurandosi alcuna violazione, il frequente e sproporzionato utilizzo del denaro contante, potrebbe indurre l’istituto di credito – per la normativa sull’antiriciclaggio – alla richiesta di informazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo e solo, qualora tali indicazioni non fossero convincenti, alla comunicazione all’UIF di operazione sospetta.