Intervista alla dottoressa Tonia Aromando dello Studio Viglione – Libretti & Partners di Sant’Arsenio sul Decreto Fiscale n. 146/2021.
- Quali sono le principali novità introdotte con il Decreto Fiscale n. 146/2021 in materia di Agenzia delle Entrate e della Riscossione (ex Equitalia)?
Le novità introdotte con il nuovo decreto vertono principalmente su tre aspetti fondamentali che preoccupano i contribuenti, ovvero: la ripresa dell’attività di notifica da parte dell’Agente di Riscossione di tutte quelle cartelle di pagamento congelate per effetto della sospensione Covid-19, le rateizzazioni in essere e la possibilità di posticipare il pagamento di alcune rate, i termini di pagamento delle rate scadute e in scadenza della “Rottamazione-Ter” e del “Saldo e Stralcio”.
- Quali sono le novità riguardanti le cartelle esattoriali?
Per le cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 , con l’articolo 2 del decreto n.146/2021, viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo dei 60 attualmente previsti, il termine per l’adempimento spontaneo. In pratica viene concesso un termine extra di 3 mesi , per un totale quindi di 5 mesi a partire dalla data di notifica, per il versamento di quanto dovuto, il tutto mirato a rendere meno gravosa la ripresa delle attività di riscossione. Vorrà dire in sostanza, che fino allo scadere del nuovo termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora sulle cartelle esattoriali notificate e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito. Resta invece invariato a 60 giorni dalla data di notifica il termine entro il quale proporre ricorso contro la cartella esattoriale.
- Il differimento dei termini di notifica a 150 giorni sarà permanente?
No, il differimento dei termini di notifica, il prolungamento quindi da 60 a 150 giorni dalla data di notifica riguarderà soltanto le cartelle esattoriali notificate a qualsiasi mezzo tra il
1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021. Per le cartelle esattoriali notificate a partire dal 1° gennaio 2022 i termini di scadenza per l’adempimento spontaneo sarà ripristinato a 60
giorni.
- Quali sono le novità riguardanti i piani di rateizzazione ordinari?
La novità introdotta dal Decreto Fiscale n 146/2021 riguarda principalmente il numero di rate non pagate anche non consecutive che determina la decadenza dei piani di rientro.
- Cosa succede ai piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 per i quali i contribuenti hanno sospeso i pagamenti delle rate?
Per i piani di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Al contempo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
- Cosa prevede il nuovo Decreto per tutti gli altri piani di rateizzazione?
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive. Per le cartelle esattoriali notificate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, per poter usufruire quindi dell’agevolazione del termine delle 10 rate non pagate anche non consecutive si dovrà richiedere il rateizzo entro il 31 dicembre 2021.
- Cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2022?
Per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.
- Quali sono le novità riguardanti ROTTAMAZIONE TER e SALDO E STRALCIO?
Il Decreto Fiscale n 146/2021 pubblicato in GU n. 252 del 21 ottobre rimodula le scadenze relative alla pace fiscale, stabilendo la riammissione nei termini dei contribuenti che non hanno versato le rate relative al 2020, le quali dovevano essere recuperate secondo un nuovo calendario di scadenze 2021. L’intera somma dovuta dovrà essere versata entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021. Il nuovo Decreto Fiscale non trova piena soddisfazione in quanti avrebbero auspicato una nuova possibilità di “rottamazione” delle cartelle, una “Rottamazione-Quater” di cui molto si parla che si spera possa arrivare nel 2022, né tanto meno trova soddisfazione in tutti quei contribuenti interessati dalla “Rottamazione-Ter” e dal “Saldo e Stralcio” per una mancata rimodulazione del calendario delle scadenze delle rate previste nel 2021, che avrebbe reso davvero meno gravosa questa ripresa delle attività di recupero somme da parte dell’Agente di Riscossione.