Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge recante “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo” con l’obiettivo di realizzare sul proprio territorio una corretta convivenza tra le persone e gli animali d’affezione e controllare il fenomeno del randagismo, particolarmente diffuso in Campania.
Secondo la nuova legge regionale i Comuni hanno competenza nella costruzione dei canili e nel risanamento delle strutture esistenti, a convenzionarsi con i canili privati, ad attivare il controllo del territorio sull’esistenza dei cani randagi segnalandone la presenza tramite la Polizia Municipale, a realizzare aree di verde pubblico riservate ai cani, a promuovere campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali d’affezione, le campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà, mentre i servizi veterinari delle ASL devono effettuare piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili, promuovere e attuare interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate, attivare il servizio di accalappiamento dei cani randagi, assicurare la sterilizzazione, attivare un pronto soccorso veterinario per le prestazioni di primo e secondo livello sanitario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti.
La legge istituisce inoltre la Banca dati regionale anagrafe degli animali d’affezione, consultabile dalle ASL, dai Comuni, dalle forze dell’ordine e dalle associazioni protezionistiche iscritte all’Albo regionale. Il proprietario iscrive il proprio cane alla Banca dati tramite il servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente entro 15 giorni dall’inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita. Il cane iscritto alla Banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.
La Regione, inoltre, istituisce anche il Registro Tumori Animali (RTA) della Campania e la Commissione per i diritti degli animali.
Per ciò che concerne la prevenzione del randagismo, la legge regionale stabilisce che il cane catturato dal servizio veterinario dell’ASL è ospitato presso il canile ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato o riconosciuto dal proprietario. In caso di non rintracciabilità del proprietario è reso disponibile per l’adozione. Il cane catturato e non reclamato è ospitato presso la struttura sanitaria dell’ASL per il tempo necessario all’espletamento delle prestazioni sanitarie di primo livello, viene iscritto nell’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune dove è stato catturato e può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati o a enti e associazioni protezionistiche. Trascorsi 30 giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all’adozione.
Nella legge si affrontano anche le tematiche legate all’accesso dei cani alle spiagge, al trasporto degli animali d’affezione, agli obblighi degli allevatori di cani e gatti e dei commercianti di animali d’affezione e vengono istituiti l’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo e la figura del Garante regionale dei Diritti degli Animali.
– Chiara Di Miele –