Secondo l’articolo 3, comma 1 del decreto 127/2021 che inserisce l’art. 9-septies al D.L. 52/2021 (cosiddetto “Riaperture) a partire dal prossimo 15 ottobre, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato ha l’obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.
Al comma 2 viene precisato che tale obbligo “si applica altresì a tutte le persone che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni”.
A questo vincolo non sfuggono neanche le guide turistiche. Difatti, spiega il presidente ConfGuide Maria Paola Migliosi: “Per questi motivi, non si può affermare con certezza che la guida turistica che svolge la propria attività lavorativa anche esclusivamente nelle modalità sopra indicate, possa ritenersi esonerata dall’obbligo del possesso e di esibizione del Green Pass. In particolare, bisogna anche evidenziare che il lavoro della guida turistica consiste prevalentemente nell’aggregare un gruppo di persone e trascorrere del tempo insieme, pertanto, il solo requisito dell’aggregazione potrebbe ritenersi come elemento principale per far scattare l’obbligo del possesso del Green Pass“.
Inoltre, è importante considerare il fatto che nell’elenco dei luoghi in cui la guida turistica opera, come musei, mostre, istituti e altri luoghi culturali anche all’aperto, è necessario mostrare il Green Pass. Oltre a ciò, nel caso di sagre e fiere che si svolgono all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, resta per gli organizzatori l’onere di informare il pubblico dell’obbligo del possesso del Green pass.
“Il sindacato ConfGuide – conclude Maria Paola Migliosi – ritiene che, in mancanza di una disposizione normativa chiara in merito a tale fattispecie, non sia possibile ritenere esclusa dall’obbligo del Green Pass l’attività lavorativa della guida turistica anche se svolta esclusivamente all’aperto“.