Gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso, possono essere conservati.
E’ quanto stabilito dalla Corte costituzionale che, con una sentenza depositata nei giorni scorsi ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge della Regione Campania (n.19/2017) sulla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei comuni.
Le norme impugnate consentivano ai comuni di non demolire gli immobili abusivi, locandoli o alienandoli anche ai responsabili degli abusi, senza attenersi così al principio fondamentale del Testo Unico sull’Edilizia.
Secondo la Consulta, infatti, il legislatore statale, “in considerazione della gravità del pregiudizio recato all’interesse pubblico, dagli abusi urbanistico-edilizi ne ha imposto la rimozione, con il conseguente ripristino dell’ordinato assetto del territorio, in modo uniforme in tutte le Regioni”.
Quanto alla possibilità di locare o alienare gli immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, qualunque sia il soggetto destinatario, la legge impugnata la rendeva un “esito normale”, ma, così facendo, spiegano i giudici costituzionali, “vìolava il principio fondamentale della demolizione nonchè quello della conservazione, in via eccezionale, soltanto se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sia uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, e sempre che la conservazione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”.
La Consulta, fa notare infine che l’effettività delle sanzioni risulterebbe ancora più sminuita nel caso di specie, in cui l’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell’alienazione: in tal caso, l’illecito urbanistico – edilizio si tradurrebbe in un vantaggio per il trasgressore.
– Claudia Monaco –