Stanziati 300 milioni di euro attraverso il “Fondo transizione industriale ed efficienza energetica” con lo scopo di incentivare l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee di lotta ai cambiamenti climatici. Il 50% delle risorse annualmente destinate al fondo è riservato alle imprese energivore.
Soggetti beneficiari di questa misura sono le imprese operanti nel territorio nazionale alla data di presentazione dell’istanza di accesso:
- regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle Imprese
- operanti in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alla sezione B (attività di estrazione di minerali da cave e miniere) e C (attività attinenti all’agricoltura, silvicoltura e pesca)
- abbiano DURC regolare
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 10 ottobre alle ore 20 del 12 dicembre. I progetti dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda di accesso al fondo e realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione dei contributi.
La misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6 “Aiuti a favore della de-carbonizzazione”. In particolare, con riferimento alle misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono riconosciute agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto con la previsione di maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C. Nel caso che le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.
Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni che riguardano:
- suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile
- opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile
- impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali; programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
Gli investimenti devono perseguire uno dei seguenti scopi, da realizzare all’interno dell’unità produttiva oggetto della misura:
- conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa
- uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime o l’uso di materie prime riciclate nell’unità produttiva oggetto dell’intervento
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate
I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi ambientali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.
Le domande, avviate alla fase di valutazione istruttoria, secondo l’ordine conseguito in graduatoria e valutate positivamente, saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.