Nel nostro ordinamento giuridico con la riforma del diritto di famiglia del 1975 viene istituito il fondo patrimoniale, ossia quel complesso di beni costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo con la funzione di fronteggiare i bisogni della famiglia. In particolare è un istituto atto a tutelare e segregare i beni destinati alla famiglia dalla possibile aggressione dei creditori nei casi di difficoltà economica o di fallimento dell’attività esercitata da uno dei coniugi, in quanto gli stessi beni essendo soggetti ad un vincolo di destinazione possono essere utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale, istituito per garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, può inoltre rappresentare uno strumento a disposizione dell’imprenditore o del lavoratore autonomo per salvaguardare i beni familiari dall’aggressione dei creditori in caso di difficoltà economiche (o fallimento) dell’attività esercitata da uno dei coniugi.
I beni compresi nel fondo patrimoniale, infatti, sono sottoposti ad un vincolo di destinazione in base al quale gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare i bisogni della famiglia e pertanto non possono essere aggrediti per saldare debiti maturati nell’attività imprenditoriale o professionale di uno dei coniugi. Ciò ribadito anche dalla pronuncia della Corte di Cassazione che ha descritto i bisogni di famiglia come “esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.
Il fondo patrimoniale si costituisce attraverso un atto pubblico redatto da un notaio, all’interno del quale è riportato l’elenco di tutti i beni in esso contenuti, che sarà poi trascritto nei pubblici registri ed annotato a margine dell’atto di matrimonio. Dunque, tale fondo viene meno in seguito ad annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo che non vi siano figli minori, nel qual caso la sua durata si protrae fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. La sua costituzione può avvenire anche prima del matrimonio, tuttavia, produrrà effetti soltanto al momento in cui sorge tale vincolo.
L’amministrazione del fondo e quindi dei beni e degli utili dagli stessi derivanti spetta equamente ad entrambi i coniugi; in particolare gli atti di amministrazione ordinaria possono essere compiuti dal singolo coniuge, mentre quelli di amministrazione straordinaria vanno eseguiti da entrambi congiuntamente.
Fanno parte del fondo patrimoniale beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito, dunque l’azienda non può mai essere oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale, così come ne sono esclusi tutti i beni che, anche se di elevato valore economico, non rientrano tra i beni che devono essere iscritti in pubblici registri (ad esempio, gioielli e oggetti d’arte).
Conferire beni nel fondo comporta l’apposizione sugli stessi di un vincolo di destinazione anche senza il necessario trasferimento della proprietà; questi beni costituiscono una sorta di “patrimonio a sé stante” rispetto a quelli sui quali i creditori possono rivalersi per far rispettare le obbligazioni che uno dei due coniugi ha contratto nell’esercizio della propria attività. All’uopo assume quindi rilevanza la natura del debito: se lo stesso è contratto per i bisogni della famiglia è “aggredibile” dal creditore, mentre se è contratto per altre necessità è “non aggredibile” dal creditore.
Alla luce di quanto esposto si evince l’utilizzo del fondo patrimoniale esclusivamente in particolari situazioni.