Il 1° gennaio 2019 segnerà lo spartiacque tra l’epoca analogica e quella digitale, tra la contabilità che abbiamo sempre conosciuto ed un nuovo modo di emettere e conservare i documenti fiscali.
Protagonista di questo cambio epocale è la fattura elettronica che, diventando abitudine quotidiana dei soggetti economici, soppianterà i classici documenti fiscali, redatti a penna o con il pc, emessi da imprese e professionisti.
La fattura elettronica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (Art.1 c. 916 Legge 27/12/2017 n° 205), le modalità di applicazione sono state individuate con il provvedimento n° 89757 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
L’obbligo di fattura elettronica non riguarda la totalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi posti in essere dagli operatori economici: restano esclusi dalla rivoluzione digitale i contribuenti minimi e forfetari, oltre che i piccoli produttori agricoli in regime di esonero.
Imprese e professionisti che hanno adottato o adotteranno, anche a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, questi regimi fiscali continueranno ad emettere le fatture con le consuete modalità e saranno interessati dalla fatturazione elettronica soltanto per gli acquisti, quindi per le fatture ricevute.
La fattura elettronica non è un semplice documento che si compila e si inoltra via mail. Si tratta di un file in formato xml, un insieme di dati obbligatori su un tracciato predeterminato, che è caratterizzato da precise modalità di formazione e di recapito.
La fatturazione elettronica si fonda su di una piattaforma sulla quale transiteranno tutti i dati: il Sistema di interscambio (SdI).
Il Sistema di interscambio controllerà tutti documenti elettronici trasmessi, sarà un controllo meramente formale, e li recapiterà ai destinatari secondo le modalità stabilite.
I soggetti emittenti la fattura hanno l’obbligo di stampare e consegnare al cliente la copia informatica della stessa soltanto nel caso in cui questi sia un consumatore finale, quindi un soggetto non dotato di partita Iva.
Il cessionario/committente soggetto Iva potrà, invece, prelevare il file dalla propria sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ovvero sulla PEC o sul codice destinatario fornito.
Appare evidente che pc, tablet, smartphone con collegamento a internet rappresentano ormai strumenti da cui nessun soggetto economico potrà prescindere.
Con l’avvicinarsi del 1° gennaio si moltiplica l’offerta di software e strumenti che in tv, alla radio o su internet promettono semplicità a costi contenuti. Nessun software potrà mai sostituire il rapporto di fiducia e collaborazione tra imprese, e professionisti ed il commercialista.
E, spesso, molti software e strumenti informatici si rilevano poco utili alle effettive esigenze degli utilizzatori.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina, in collaborazione con l’Unione Giovani Dottori Commercialisti, raccomandano, pertanto, di affidarsi al commercialista di fiducia per affrontare con serenità questa fase cruciale ed evitare costose perdite di tempo e di energia.
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email ugdcecsala@gmail.com.
– Lorenzo Stavola –