La Corte di Cassazione ha accolto un ricorso presentato dal Consorzio Centro Sportivo Meridionale proposto contro il Comune di San Rufo avverso una sentenza del 2015 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione staccata di Salerno. Quest’ultima, in sostanza, all’epoca del procedimento accolse l’appello proposto dal Comune di San Rufo nei confronti del Consorzio stesso avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva invece accolto il ricorso proposto dal Consorzio avverso avvisi di accertamento per ICI (attuale IMU) relativa agli anni 2009 e 2010.
Il Consorzio Centro Sportivo Meridionale ha dunque proposto ricorso per Cassazione basandosi su due motivi. Con il primo, in particolare, denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 del decreto legislativo n.504/199. Questo al comma 1 prevede che sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra questi enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Primo motivo del ricorso si fonda sul fatto che la sentenza ha escluso il diritto all’esenzione del Consorzio, sebbene lo stesso fosse proprietario di tutti gli immobili destinati all’esercizio di attività sportiva, la maggior parte dei quali gestita direttamente dal Consorzio stesso ed una parte minoritaria affidata alla propria partecipata al 100%, la società sportiva ME.TA. S.p.A..
Con il secondo motivo, il Consorzio lamenta il fatto che la sentenza impugnata ha fondato l’insussistenza del diritto all’esenzione esclusivamente sul fatto che gli immobili erano concessi in gestione alla società per azioni. Secondo il Consorzio la decisione impugnata ha del tutto trascurato di esaminare la circostanza relativa alla gestione diretta della maggior parte degli immobili da parte dell’ente proprietario degli impianti che avrebbe dovuto dar luogo al riconoscimento dell’esenzione per la parte degli immobili destinati all’esercizio di attività sportiva.
Per la Cassazione il ricorso presentato dal Consorzio è manifestamente fondato in relazione ad entrambi i motivi e, soprattutto, la sentenza impugnata nel negare totalmente il diritto all’esenzione in relazione agli immobili affidati in gestione alla società META è incorsa in una violazione di legge dato che l’ente proprietario può sempre beneficiare dell’esenzione qualora gli immobili siano destinati alle attività oggettivamente esenti, la gestione degli immobili sia affidata gratuitamente ad un soggetto terzo e quest’ultimo sia ente non commerciale strumentalmente collegato al primo ed appartenente alla stessa struttura del concedente.
La sentenza impugnata sarà quindi cassata e la causa rimessa per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania — Sezione staccata di Salerno che dovrà provvedere ad accertare l’esistenza delle eventuali condizioni che legittimano l’esenzione.
– Chiara Di Miele –