Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato oggi l’ordinanza n. 23 che prevede modifiche all’ordinanza n. 22 del 17 maggio scorso. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, tutte le persone, anche se asintomatiche, che fanno ingresso in Basilicata hanno l’obbligo di comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta oppure al numero verde istituito dalla Regione 800996688 e di osservare la permanenza domiciliare fiduciaria per 14 giorni presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata.
Il medico, il pediatra o gli operatori del numero verde informeranno immediatamente l’autorità sanitaria competente che, nel rispetto del principio di precauzione e proporzionalità, provvederà a contattare la persona che ha fatto ingresso in regione. Sarà il medico competente, effettuata la valutazione epidemiologica, a verificare la negatività al virus con l’esecuzione del tampone rino-faringeo. In caso di negatività al virus con l’esecuzione del tampone o di altro test diagnostico, dalla data di acquisizione del risultato cessa la permanenza domiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo, invece, l’esito sarà segnalato al proprio medico o al pediatra e la persona sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali Covid-19, fermo restando la permanenza domiciliare.
Queste disposizioni non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli organi costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali.
La misura della permanenza domiciliare fiduciaria per 14 giorni non si applica ai lavoratori domiciliati o residenti in Basilicata che si recano abitualmente fuori dal territorio regionale per lo svolgimento della propria attività lavorativa e che rientrano durante il fine settimana o per un periodo massimo di permanenza di due giorni. Tali lavoratori, però, sono in ogni caso tenuti ad osservare un periodo massimo di permanenza domiciliare fiduciaria di due giorni. Queste misure non si applicano ai lavoratori pendolari per spostamenti con frequenza giornaliera da o per una regione diversa.
L’ordinanza consente, infine, la ripresa delle attività delle guide ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, fermo restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
– Chiara Di Miele –