Con riferimento all’ordinanza n.39 del 25 aprile scorso la Regione Campania fornisce chiarimenti in merito al punto 6 del dispositivo, concernente l’esercizio dell’attività motoria.
Nel confermare il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, precisa che l’ordinanza consente esclusivamente di svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina e che non risulta permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto sono incompatibili con l’uso della mascherina perchè pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio.
L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di rispetto della distanza minima di due metri.
– Chiara Di Miele –