Nella seduta del 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che dà attuazione alla V Direttiva Antiriciclaggio (2018/843), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 che entra in vigore a partire dal prossimo 10 novembre.
Tra le novità principali vi è innanzitutto l’ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio con l’inclusione di altri soggetti tra i quali le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi, i soggetti che commerciano in cose antiche e opere d’arte e i loro intermediari ̧ gli agenti in affari anche quando agiscano in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Con riguardo a questi ultimi ed ai prestatori di servizi connessi alle valute virtuali, la Direttiva prevede anche maggiori obblighi ed adempimenti, in quanto favoriscono l’anonimato e ciò consente il potenziale uso improprio per scopi criminali.
L’obiettivo di tale nuova Direttiva è proprio quello di garantire una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie per meglio prevenire e contrastare efficacemente il finanziamento del terrorismo. Ciò anche alla luce degli attentati terroristici degli ultimi tempi che hanno evidenziato l’insorgere di nuove tecniche utilizzate dai gruppi terroristici per finanziare le proprie operazioni ed alcuni di tali servizi basati sulle moderne tecnologie si prestano maggiormente a tale impropri fini.
Proprio in tale direzione è la previsione del divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, coerentemete con il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
Altro elemento di novità è rappresentato dalla previsione di misure di adeguata verifica rafforzata per clienti che operano con i paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e ciò per i rapporti continuativi, prestazioni professionali e le operazioni attraverso un controllo costante e rafforzato. Le autorità di vigilanza di settore possono, inoltre, prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all’apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.
Oltre alle citate misure, vi è la previsione, per le autorità di vigilanza, di adottare misure di mitigazione quali la negazione all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri nel territorio della Repubblica o il diniego all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani oltre che l’intensificazione delle verifiche su tali soggetti ed operatività.
Allo stesso modo amplia, per taluni soggetti destinatari gli obblighi, come per gli Albi professionali che dovranno tenere sotto controllo le sanzioni disciplinari applicate ai propri iscritti, pubblicando annualmente i dati delle stesse oltre che il numero di segnalazioni di operazioni sospette attraverso la predisposizione di una relazione annuale.
Infine tra le tante novità vi è la possibilità per la Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria, le modifiche dell’apparato sanzionatorio inerenti le sanzioni e alle relative procedure di irrogazione per la violazione delle norme.
– Fiorella Della Guardia – Referente Funzione Antiriciclaggio Banca Monte Pruno –
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