L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha determinato la necessità di apprestare interventi di semplificazione e agevolazione a sostegno degli Enti Locali, volti a proteggere la loro liquidità, in ragione dell’aumento delle spese da sostenere in ausilio alla collettività e alla diminuzione delle entrate fiscali. Misure atte a sopperire alle problematiche derivanti dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica da virus Covid-19 sono da ultimo contenute nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio), il quale ha stabilito norme di interesse per i Comuni.
Nel Decreto Rilancio è stato previsto lo stanziamento di fondi con cui assicurare ai Comuni le risorse necessarie per la realizzazione delle proprie funzioni anche in relazione alla possibile perdita di entrate a causa della pandemia. Il Decreto Rilancio prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un Fondo di 40 milioni di euro, per l’anno 2020, in favore dei Comuni colpiti dall’emergenza e dichiarati zona rossa per almeno 15 giorni, nonché dei Comuni con un elevato tasso di mortalità da Covid-19 in rapporto alla popolazione residente.
Inoltre, il Decreto Rilancio, nel solco tracciato dal Decreto cd. Cura Italia, prevede una speciale disciplina in materia di rinegoziazione mutui stipulati con Cassa depositi e prestiti, nonché la sospensione della quota capitale dei c.d. “Mutui Mef”, dei mutui stipulati con l’Istituto per il credito sportivo, con le banche e con la stessa Cassa depositi e prestiti. Ed infatti, il Governo – in considerazione del periodo estivo e al fine di venire incontro alle necessità del comparto turistico – ha disposto tagli (in materia di IMU, Imposta di Soggiorno e Tassa per l’occupazione del suolo pubblico), i quali rivestono carattere di beneficio per le imprese, ma riverberano i propri effetti dannosi sulle casse degli Enti Locali. Onde sopperire a tale situazione, il cd. Decreto Rilancio ha stanziato fondi di ristoro per sostenere i Comuni e consentire loro di erogare servizi.
Inoltre, nel testo di conversione approvato alla Camera, è stato introdotto l’art. 118 ter, “Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria”, secondo cui “gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale”.
Il Decreto disciplina anche la proroga dei termini – in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti – per utilizzare i finanziamenti previsti dal Decreto Rilancio per la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Novità introdotta dalla Legge di conversione del Decreto Legge Rilancio è la previsione di un Fondo da 20 milioni di euro destinato ad interventi in favore di Comuni in stato di dissesto finanziario, compresi i comuni sciolti per mafia alla data del 15 giugno 2020.
Sono state infine rimodulate le scadenze nelle Amministrazioni, prevedendo la proroga al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali; il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’adozione della Delibera sul permanere degli equilibri generali di bilancio o sugli impegni per raggiungerli; la proroga al 31 ottobre del termine per la trasmissione al Mef delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi diversi da Imposta di soggiorno, Addizionale comunale all’Irpef, Imu e Tasi e il differimento al 16 novembre del termine per la pubblicazione delle predette Delibere da parte dei Comuni; il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali.
– Nicola Gravino – Tesoreria Enti Banca Monte Pruno –
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