Esistono, nella realtà bancaria, diverse tipologie di finanziamento che possono essere utili per raggiungere un obiettivo particolare, una finalità specifica. Spesso questi strumenti sono poco utilizzati nella pratica, a volte non se ne conoscono, adeguatamente, le caratteristiche e le opportunità, interessanti ed utili, ad esempio, per la realizzazione di un determinato progetto oppure per supportare un’impresa da risanare.
È il caso del mutuo di scopo.
A differenza del mutuo ordinario, il mutuo di scopo è un contratto attraverso il quale una parte (ad esempio una banca) si impegna ad erogare una somma di denaro in favore di un’altra, la quale, oltre alla restituzione del capitale maggiorato degli eventuali interessi, si impegna a realizzare lo “scopo” dedotto nel contratto quale causa giustificativa del finanziamento. Tecnicamente, si tratta di un contratto “consensuale ad effetti obbligatori”, nel senso che la concessione della somma costituisce solo uno dei segmenti di una più ampia operazione con cui si vuole realizzare uno scopo preventivamente individuato, a seconda dei casi, dalle parti dell’accordo oppure dalla legge.
Nonostante non vi sia una norma generale che regoli questa fattispecie, esistono diverse leggi che prevedono altrettante tipologie di mutui di scopo, soprattutto di “legale”; è il caso dei finanziamenti agevolati concessi ad un’impresa dallo Stato o dalla Regione.
Anzi, molto spesso, la banca è essa stessa coinvolta nelle operazioni di finanziamento, anche quando le attività da perseguire sono fissate per legge, come dispone il Testo unico della legge bancaria, che prevede che le banche possano “erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l’amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria” (art. 47, co. 1).
Ovviamente non sarà strettamente necessario, da parte del finanziato, utilizzare quella stessa somma ricevuta dalla banca e della quale ha acquisito la proprietà.
Allo stesso tempo, però, le parti (o la legge) potrebbero stabilire una determinata modalità di utilizzo dell’importo mutuato rispetto allo “scopo” da realizzare oppure con riferimento alla sua erogazione (si pensi alla concessione di diverse tranches di finanziamento a “stato di avanzamento lavori”, che prevede la periodica verifica, da parte dell’ente erogatore e/o della pubblica amministrazione, dell’adempimento delle obbligazioni di “fare” di cui è onerato il mutuatario).
Va detto che il mutuo di scopo “convenzionale” rimane uno strumento ancora poco utilizzato nei rapporti con la clientela, nonostante le sue diverse potenzialità, che potrebbero essere utilmente sfruttabili anche nella cornice delle convenzioni stragiudiziali di “salvataggio” delle imprese in crisi, purché accompagnate da una solida documentazione contabile e da un business plan fattibile ed attestato da un professionista qualificato. Infatti, da una parte, l’imprenditore si obbligherebbe ad una specifica e puntuale destinazione degli importi finanziati secondo la pianificazione di risanamento concordata con la banca, e, dall’altra, l’istituto avrebbe la possibilità di verificare, step by step, l’utilizzo delle somme concesse e, soprattutto, sarebbe ragionevolmente messo al sicuro dai pericoli di una eventuale azione revocatoria o di abusiva concessione del credito nel caso quella stessa operazione non andasse a buon fine e l’impresa sovvenzionata fallisse.
Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento la Banca Monte Pruno, con i suoi uffici, resta a completa disposizione.
– Giovanni Battista Fauceglia – Area Legale, Banca Monte Pruno