Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio, prevede l’abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta e a titolo d’acconto.
Il meccanismo non può più essere applicato in relazione alle operazioni per le quali è stata emessa fattura in data successiva rispetto all’entrata in vigore del decreto.
Cosa cambia? I professionisti sono nuovamente lasciati fuori da quel particolare meccanismo noto come “scissione dei pagamenti”, in virtù del quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sono direttamente queste ultime a versare all’Erario la relativa Iva.
Nello specifico, fuoriescono dalla disciplina i professionisti, in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto; ne restano invece compresi gli agenti, i mediatori e i rappresentanti, le cui provvigioni scontano la ritenuta d’acconto.
Per i professionisti non residenti, i cui compensi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, prevale il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment e, quindi, se il servizio è reso ad un committente soggetto passivo stabilito in Italia, l’Iva sarà comunque dovuta mediante l’inversione contabile.
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali le fatture sono emesse dal 15 luglio 2018, ossia dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dl n. 87/2018.
In dettaglio che cosa è cambiato da sabato in termini pratici:
– il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;
– il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l’Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;
– il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario.