Dal 19 aprile la Campania passa in Zona Arancione dopo la valutazione dei dati relativi al contagio da Covid effettuata dalla cabina di regia e valutati dal Comitato Tecnico Scientifico.
E’ consentito spostarsi all’interno del proprio Comune tra le ore 5.00 e le 22.00 nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Resta in vigore il coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00, in questa fascia oraria sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione o Provincia autonoma) anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti attraverso autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali.
In Zona Arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (bar, pasticcerie, gelaterie) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina e altri esercizi simili. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive per i soli clienti che vi alloggiano.
Sono aperte tutte le attività commerciali di beni di qualsiasi genere e inoltre restano aperti parrucchieri, centri estetici e barbieri. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
In questa zona è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna), della scuola primaria (elementari) e della scuola secondaria di primo grado (scuole medie). Le secondarie di secondo grado (Superiori) garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% degli alunni.
Chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, mentre è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. No allo svolgimento degli sport di contatto, comprese le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. Consentite l’attività sportiva e motoria svolte singolarmente. È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. E’ possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Queste regole valgono fino al prossimo 26 aprile, data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto del Governo che prevede delle ulteriori misure e degli allentamenti di alcune restrizioni (LEGGI QUI).
– Chiara Di Miele-