Il prossimo 15 ottobre finisce la tregua fiscale e ripartono pignoramenti e riscossione.
La sospensione (e quindi la fine di essa) include questi atti:
- Cartelle di pagamento
- Avvisi di accertamento esecutivi
- Avvisi di accertamento in materia doganale
- Ingiunzioni degli enti territoriali
- Nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali
Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (quindi al 15 ottobre), è possibile richiedere una rateizzazione e per evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.
A meno di “improbabili” ulteriori proroghe, il prossimo 15 ottobre termina dunque la cosiddetta tregua da parte del Fisco per coloro che non hanno pagato le cartelle esattoriali.
Vediamo cosa accade esattamente a partire da tale data.
Il prossimo 15 ottobre termina il divieto di notifica delle cartelle di pagamento e riprenderanno tutti gli accertamenti esecutivi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Riprenderanno anche le “ingiunzioni fiscali” che sono emesse dagli enti locali, quindi Regioni e Comuni, sui loro tributi, come il bollo auto, l’Imu o la Tari.
Dal prossimo 15 ottobre termina quindi lo stop a:
- Versamenti relativi ad entrate (tributarie e non) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento
- Notifiche di nuove cartelle
- Azioni cautelari ed esecutive e altri atti di riscossione (come pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche)
- Pagamenti nelle Zone Rosse con scadenza dall’8 marzo da effettuarsi entro il 30 novembre
- Obblighi dei pignoramenti presso terzi effettuati dall’ADER prima del 19 maggio su stipendi, salari, indennità, pensioni e trattamenti assimilati
- Rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre con pagamenti entro novembre (per le rateizzazioni in essere all’8 marzo e per i nuovi piani con domanda entro il 15 ottobre, la decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché 5)
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