Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza n. 27 del 15 dicembre contenente disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su tutto il territorio regionale a decorrere dal 23 dicembre al 1° gennaio 2022
– per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
– nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
– è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
Nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre e 1° gennaio
– dalle ore 11.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.
È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della movida. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro. Si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisorio è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Dopo due violazioni delle disposizioni commesse in giornate diverse si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.