Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza numero 83 in merito all’emergenza Covid-19.
L’ordinanza sancisce da domani, venerdì 23 ottobre e fino al 13 novembre, la chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo.
Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30.
Dalle ore 23 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
Per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.
Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento sarà un’autodichiarazione. Le persone interessate, inoltre, sono tenute ad esibire specifica documentazione (ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato.
Le violazioni delle disposizioni dell’ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
L’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
Inoltre, con un chiarimento, è stato tra l’altro confermato il divieto di mobilità interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano. La misura è finalizzata ad impedire “la diffusione del virus da aree a maggiore intensità di contagio ad aree della regione nelle quali ad oggi la situazione è di minore gravità”.
La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere.
Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell’interessato o, in caso di minori, dell’accompagnatore maggiorenne.
– Claudia Monaco –