Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 entrano in vigore in Campania con l’ordinanza n.71 firmata oggi dal Presidente Vincenzo De Luca.
Sono confermate fino al 24 settembre le disposizioni dell’ordinanza regionale n.66 concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37.5° C.
L’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni del DPCM del 7 settembre con ulteriori prescrizioni: resta confermato l’obbligo per le persone che utilizzano mezzi di trasporto di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (mascherina) in tutte le aree terminal (compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. E’ fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, le disposizioni vanno applicate compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati e invitati a scendere immediatamente, o comunque appena possibile, dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.
I gestori sono tenuti ad adottare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Per la vendita, è raccomandato l’acquisto dei titoli di viaggio mediante apparecchiature
automatiche oppure online, nonché di usufruire delle funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale. La seduta deve essere utilizzata dall’utente esclusivamente a tal fine, senza apposizione di
materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.
Le violazioni delle disposizioni previste dall’ordinanza n.71 sono punite con il una sanzione amministrativa. In caso di reiterata violazione del provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.
– Paola Federico –