Dal 27 aprile fino al 3 maggio, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, in Campania saranno consentite le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico -sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi.
I bar e le pasticcerie potranno effettuare consegne a domicilio dalle 7 alle 14, gli altri esclusivamente dalle 16 alle 22.
Sempre dal 27 aprile sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8 alle ore 14, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio.
E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati in queste attività, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte.
Inoltre risulta necessario, in vista delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, intensificare i controlli alla mobilità ingiustificata e per questo motivo su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile, nella giornata del 26 aprile e nella giornata del 1° maggio saranno chiuse le attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio prevedono l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro e di quella accessoria della chiusura dell’esercizio o
dell’attività da 5 a 30 giorni.
– Chiara Di Miele –