Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con ordinanza ha disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale e fino al 4 ottobre, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata e a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto). L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e sportiva.
Resta obbligatorio rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°.
I titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, sono obbligati ad effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e ad assicurare la presenza di dispenser di gel e soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°.
Sono prorogate le misure confermate con ordinanza n. 71 del 9 settembre scorso. Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza
approvate con le ordinanze che, al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di contatto stretto, stabiliscono l’obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità.
Resta confermato l’obbligo per chi utilizza mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale in tutte le aree terminal (compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per il trasporto su ferro e gomma eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine. I gestori sono tenuti ad adottare ed applicare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Per la vendita, è raccomandato l’acquisto dei titoli di viaggio mediante apparecchiature automatiche e online, nonché di usufruire delle funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale.
– Chiara Di Miele –