Il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza su un ricorso proposto da un proprietario di un’area agricola nel Comune di Pollica contro il Comune stesso, la Regione Campania e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per la riforma di una sentenza del TAR di Salerno concernente il diniego del permesso di costruire un fabbricato rurale dovuto alla presenza di un vincolo ambientale.
L’uomo aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio rurale, dichiarando di aver preventivamente ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Ma con un provvedimento del 2013, il Direttore del Parco aveva negato il necessario nulla osta, ritenendo che il richiedente non avesse la qualifica di imprenditore agricolo richiesta dall’Ente Parco e in seguito aveva rigettato la domanda di permesso. Così è iniziata la trafila giudiziaria innanzi al Tribunale Amministrativo.
Il cittadino di Pollica, appellandosi al TAR e, in seguito, al Consiglio di Stato, ritiene che la complessa normativa di settore condizioni l’edificazione in una zona rurale non a uno status soggettivo, ma a un obiettivo collegamento funzionale tra il bene e l’attività agricola, consentendo di costruire anche ai proprietari conduttori in economia e che sarebbe irragionevole e illegittimo escludere dall’edificazione chiunque sia privo dello status di imprenditore agricolo professionale.
Il Consiglio di Stato ha accolto quindi l’appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato i provvedimenti di diniego impugnati, perchè nel sistema della Legge Regionale n. 14 del 1982 il possesso della qualità soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale è richiesto per le sole ipotesi di accorpamento di fondi non contigui, mentre quanto al rilascio di titoli edilizi un’analoga limitazione vale solo per affittuari e mezzadri. E’ soprattutto con questa motivazione che il Collegio ha ritenuto che il permesso di costruire non potesse essere negato sulla sola base di non essere il committente imprenditore agricolo professionale. Una questione interpretativa, quindi, su chi, tra le varie categorie riconosciute, possa essere considerato imprenditore agricolo a titolo principale.
Oltre ad aver accolto l’appello, il Consiglio di Stato ha condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 3000 euro.
Si apre così, all’interno dell’area del Parco, un precedente non di poco conto per quanti, nella stessa posizione dell’appellante di Pollica, si troveranno d’ora in poi a dover costruire sul territorio ricadente nel perimetro dell’Ente.
– Chiara Di Miele –
Condivido la sentenza lo scrivente in accordo con con gli amici amministratori del Comune di Buonabitacolo abbiamo redatto una delibera di giunta per i conduttori in economia che effettuavano richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di fabbricati rurali.
Pasquale Lapenta