L’acronimo NASpI equivale a “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” ed è un sostegno al reddito, erogato mensilmente su richiesta dell’interessato in favore di lavoratori disoccupati con precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
In particolare la NASpI spetta ai lavoratori con precedente rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Tra questi rientrano:
- Apprendisti
- Soci lavoratori di cooperative con rapporti di lavoro subordinato con le medesime
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
- Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni
- Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative
L’indennità di disoccupazione spetta a partire:
- Dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo girono nel rispetto comunque dei termini di legge
- Dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno
Nel caso di licenziamento per giusta causa l’indennità di disoccupazione parte con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità. Requisito fondamentale è lo stato di disoccupazione, in tale status rientrano i soggetti privi di impiego, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica sul portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordata con il centro per l’impiego. Nei 15 giorni successivi alla presentazione di tale domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego oppure esservi convocato per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario: sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Inoltre è necessario che i richiedenti abbiano cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro.
Per il perfezionamento del requisito contributivo si considerano utili:
- I contributi previdenziali con quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato
- Contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria
- Periodi di lavoro all’estero
- Periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare
La domanda può essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o malattia.