In vista della Fase 2 dell’emergenza Covid-19, a partire dal 4 maggio e almeno fino al prossimo 18 maggio ci saranno una serie di comportamenti vietati e di atteggiamenti precauzionali da tenere la cui violazione comporterà, così come previsto dalla normativa vigente, delle sanzioni.
Analizziamo i vari comportamenti da adottare nelle prossime due settimane per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus.
Come noto è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa da quella in cui ci si trova salvo che per ragioni di salute e di lavoro o di assoluta urgenza. Sono vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l’organizzazione di feste pubbliche o private, gli spostamenti verso abitazioni diverse da quella principale, anche utilizzate per le vacanze. Si possono visitare i congiunti solo nella regione in cui ci si trova purchè si rispetti il distanziamento, il divieto di assembramento e si utilizzi la mascherina. Quest’ultima va usata nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, nei mezzi di trasporto, quando non è possibile garantire il distanziamento (non devono usarla i bambini minori di 6 anni e chi ha forme di disabilità non compatibili con l’uso prolungato della mascherina).
E’ possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come effettuare spostamenti a piedi o in bicicletta. Se si usano autovetture, è possibile lo spostamento congiunto di due persone purchè distanziate di 1 metro se non appartenenti al medesimo nucleo familiare (nessuna limitazione per persone tra loro conviventi). Come sempre la motivazione in ordine allo spostamento effettuato deve essere fornita mediante produzione di un’autodichiarazione.
Nella propria regione ci si può spostare per acquistare beni alimentari e di prima necessità, giornali e quotidiani, carburante per autotrazione, prodotti informatici e di comunicazione, prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, prodotti igienico-sanitari, articoli per l’illuminazione, articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, prodotti per animali domestici, materiale per ottica e fotografia, combustibile per uso domestico e per riscaldamento, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, abbigliamento per bambini, libri e articoli di cartoleria, fiori, piante, semi e fertilizzanti.
Le cerimonie funebri sono ammesse con esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone totali), con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnare anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, purché tali spostamenti siano motivati da ragioni di necessità o di salute ed è consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad esempio, beni di prima necessità. E’ permesso ad un solo genitore di camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto. I genitori separati o divorziati possono effettuare spostamenti anche tra Comuni diversi tra loro per poter vedere i propri figli e trascorrere del tempo con loro.
E’ consentito il soggiorno in Italia per comprovate esigenze lavorative di persone provenienti dall’estero per 72 ore (salvo proroga di ulteriori 48 ore). La persona dovrà comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
Per chi si sposta dalla propria abitazione in mancanza di un valido motivo nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura dell’attività o dall’organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti che trasgrediscano a tali prescrizioni è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro. L’utilizzo di un veicolo per commettere le violazioni comporta l’aumento fino ad un terzo della sanzione irrogabile, che nel massimo giunge così a 4.000 euro. Il mancato rispetto delle misure di contrasto da parte di esercenti attività commerciali e imprenditoriali interessate dai divieti viene punito con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Il mancato rispetto della quarantena obbligatoria è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di un’ammenda da 500 a 5.000 euro. Dichiarazioni mendaci rese alle forze di polizia durante l’attività di controllo sono punite con la reclusione da 1 a 6 anni.
– Chiara Di Miele –