Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il Dpcm di ottobre con le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid-19.
Le misure anti contagio del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno valide per i prossimi 30 giorni.
Ecco le nuove norme:
- Divieto di feste private al chiuso o all’aperto
Stop alle feste private e una “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa più di sei familiari o amici con cui non si convive. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- Movida
Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietata la consumazione in piedi. Potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli al chiuso o all’aperto. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre è consentito lo svolgimento di fiere e congressi.
- Divieto di gite scolastiche
Mentre non è prevista la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori.
- Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto
E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Inoltre, obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- Cinema e concerti
Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le Regioni possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
- Stadi
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso”. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le Regioni, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
- Sport
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti“da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.
- Quarantena
Novità anche sui tempi di quarantena, come si legge nella Circolare del Ministero della Salute che aggiorna le indicazioni: “I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso”. Oppure è previsto “un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno”. Viene inoltre raccomandato di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. Un caso positivo asintomatico deve trascorrere un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale deve sottoporsi a test molecolare. Se questo risulta negativo, allora può terminare il periodo di isolamento.
Un caso positivo sintomatico deve trascorrere un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e poi eseguire un test molecolare nel momento in cui sono trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). Se questo risulta negativo, allora può terminare il periodo di isolamento.
Un caso positivo a lungo termine cioè una persona che pur non presentando alcun sintomo continui a risultare positiva al test molecolare, nel momento in cui la sintomatologia dovesse essere assente da almeno una settimana potrà interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. “Questo criterio – precisa il Ministero – potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)”.
Infine, l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
In Campania, occorre ricordare, al momento è in vigore l’Ordinanza n.76 , che prevede nelle feste il limite numerico di 20 se l’evento si svolge in forma statica. A tutti gli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) dalle ore 22 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire queste misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22. Dalle ore 22 alle ore 6 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici. Inoltre era già obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale.
– Claudia Monaco –