È ormai prassi consolidata e nota che nei cedolini paga di dicembre le aziende, quali da sostituti d’imposta, procedono con il conguaglio fiscale.
Questa operazione finale serve a calcolare e stabilire in via definitiva l’ammontare delle imposte che il lavoratore dipendente deve versare all’Erario sull’ effettiva retribuzione percepita durante il corso dell’anno per la qualità e quantità del lavoro svolto per l’azienda ove è stato occupato.
Il risultato contabile cui si giunge dalla tassazione applicabile a tale reddito, tenuto conto delle relative detrazioni da lavoro dipendente o dei carichi familiari, può determinare una trattenuta o un rimborso fiscale.
Nel corso dell’anno, infatti, l’azienda trattiene mensilmente delle imposte per conto del lavoratore dipendente che poi vengono versate dall’azienda stessa all’Erario; il calcolo IRPEF che viene effettuato mensilmente è provvisorio e parziale in quanto l’azienda non è a conoscenza di quale sarà la retribuzione totale e definitiva dell’anno.
La legge prevede che il conguaglio fiscale avvenga ogni anno in concomitanza con l’ultimo pagamento mensile di dicembre. L’anno 2020 è stato un anno particolare poiché le aziende sono state costrette a ricorrere agli ammortizzatori sociali, ovvero alla Cassa Integrazione per intendersi, per problemi di liquidità; nella maggior parte dei casi, è stato richiesto il pagamento dell’integrazione a farsi, direttamente dall’Inps o dall’Ente preposto, ai singoli lavoratori di quanto spettante per l’integrazione stessa.
In questi casi, i redditi erogati dall’impresa al lavoratore sono stati inferiori rispetto ad un periodo annuale normale di lavoro e/o al reddito percepito negli anni precedenti dal che è si è anche verificato, con molta probabilità, che con il conguaglio fiscale nel cedolino di dicembre 2020 vi sia riportato, per i lavoratori, un importo a credito di imposta scaturente dal calcolo sull’ IRPEF sa fine anno.
Il rimborso IRPEF, scaturente in tali circostanze, è da attenzionare particolarmente da parte del lavoratore poiché quando lo stesso lavoratore effettuerà poi la propria dichiarazione dei redditi.
Nel caso prospettato i lavoratori dipendenti che quest’anno hanno percepito la Cassa Integrazione saranno infatti obbligati ad effettuare autonomamente la dichiarazione dei propri redditi dovendo cumulare ed assoggettare ad imposta, i due redditi per lo stesso attestati e percepiti ovvero quello erogato dall’azienda e quello erogato dall’Inps o dall’Ente che ha provveduto a corrispondere la cassa integrazione.
Operando in tal modo è probabile che quel credito esposto e percepito dal lavoratore, quale scaturente nel cedolino di dicembre e che risulterà anche nel prospetto annuale del reddito percepito dall’azienda per la quale ha prestato il proprio lavoro (la CU 2020), venga poi riassorbito in quanto cumulando i due redditi è possibile che ne scaturisca, in tal caso, un debito d’imposta anziché un credito. Sicuramente le buste paga di dicembre, consegnate dalle aziende al lavoratore dipendente, sono contabilmente corrette in quanto l’azienda ha operato ogni calcolo in base a quanto dalla stessa erogato in dipendenza della normativa vigente ma sicuramente non è possibile per l’azienda, alla data di dicembre, conoscere gli importi della cassa integrazione erogati ai singoli lavoratori dall’INPS per un possibile conguaglio, in quanto l’Inps stesso o gli altri Enti effettueranno l’elaborazione e la consegna delle CU per marzo 2021.
Sarà così cura del lavoratore dover procedere a predisporre la propria dichiarazione annuale dei redditi sulla base del reddito derivante dalle certificazioni uniche ricevute e verificare se, in base al cumulo dei propri redditi percepiti o prodotti ed alle detrazioni e/o deduzioni spettanti dovrà procedere al versamento dell’imposta eventualmente scaturente dal calcolo stesso od operare la destinazione dell’eventuale credito scaturente.
Si ricorda infine che i lavoratori dipendenti che si trovino in tale situazione potranno, in sede di predisposizione della loro dichiarazione dei redditi annuale, optare per la presentazione in proprio della dichiarazione oppure consegnare ad un CAF la propria documentazione che provvederà a sua volta a comunicare al datore di lavoro, ove il lavoratore stesso presta ancora la propria opera, le risultanze del reddito al fine di ogni successiva operazione di rimborso o pagamento, da parte dell’azienda stessa che poi a sua volta conguaglierà con l’Erario, di quanto spettante al lavoratore per il conguaglio dei redditi percepiti in dipendenza delle imposte a pagare.
Per info: www.studioviglionelibretti.it – info@studioviglionelibretti.it
Telefono: 0975/399004 Cellulare: 338/8122100
Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –
[box type=”info”]PUBBLIREDAZIONALE[/box]