La legge di Bilancio 2022 ha modificato la cassa integrazione guadagni CIG rettificando il D. Lgs. n. 148 del 2015. La maggior parte delle modifiche hanno riguardato la cosiddetta CIGS (cassa integrazione straordinaria) e il FIS, il fondo di integrazione salariale, oltre che i fondi bilaterali per i settori esclusi dalla cassa ordinaria. Sono rimasti inalterati i termini di trasmissione delle domande di accesso alle prestazioni.
RICHIESTA CIG
Per inoltrare la richiesta CIG all’INPS occorre precedentemente comunicare alle rappresentanze sindacali RSA, RSU o strutture territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative l‘intenzione di sospendere o ridurre l’attività produttiva. Il datore deve poi effettuare, anche telematicamente, l’esame congiunto della situazione complessiva. L’istanza deve essere inviata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 15 giorni dall’inizio della riduzione di orario o sospensione dell’attività. Fanno eccezione le richieste per eventi meteorologici avversi EONE, per cui la scadenza è fissata alla fine del mese successivo all’evento.
La domanda deve contenere
- la causale della sospensione o riduzione
- la probabile durata
- i nominativi dei lavoratori interessati
- il numero di ore di integrazione salariale richieste.
Tali informazioni vengono inviate dall’INPS, alle Regioni e alle Province autonome tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
L’INPS dovrà rispondere nel termine ordinario di 30 giorni ma, in casi particolari, il regolamento prevede il termine massimo di
- 75 giorni per la CIG ORDINARIA dalla data di presentazione della domanda completa
- 45 giorni per la CIG STRAORDINARIA dalla data di presentazione della domanda completa.
SOSTEGNI TER: CIG 2022
Anche i datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), in relazione alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale secondo le regole ordinarie in quanto tali trattamenti non rientrano nell’ambito della normativa di tipo emergenziale.