Rateizzazione semplificata, senza necessità di documentare la temporanea difficoltà economica, per i ruoli fino a 120.000 euro.
L’art. 15-bis introdotto in sede di conversione nella legge n. 91/2022 del Decreto Aiuti n. 50/2022, al fine di permettere a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19 del DPR n. 602/1973, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, pertanto, i contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione di cartelle di pagamento, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica, senza necessità di documentarla.
Il contribuente decade automaticamente dal beneficio del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive, senza possibilità di rateizzare nuovamente il carico.
Specificatamente, in caso di mancato pagamento del numero di rate suindicato, nel corso del periodo di rateazione:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può essere nuovamente rateizzato (mentre ad oggi può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate).
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le disposizioni introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16 luglio di quest’anno (a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti).
Con riferimento alle istanze già presentate, resta fermo il principio secondo cui, in caso di decadenza dalla rateizzazione, è sempre possibile dilazionare nuovamente il debito se si pagano integralmente le quote scadute. In tale caso il nuovo piano di rateazione sarà gestito con le nuove disposizioni.
COME RICHIEDERE LA RETEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
La modifica introdotta dal DL Aiuti in sede di conversione in legge ha stabilito che i contribuenti, per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, potranno ottenere la rateizzazione:
- direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’ area riservata;
- compilando il Modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione.
Orbene, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
In conseguenza delle novità, l’Agenzia Riscossione ha provveduto ad aggiornare i modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva (Modello R1 – R4 – R5); aggiornata anche la modulistica per la di dilazione di somme iscritte a ruolo superiori a 120.000 euro (Modello R2 – R3 – R4 – R5).
Previsto anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione.
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